LEGGE 24 luglio 1911, n. 944

Type Legge
Publication 1911-07-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È mantenuta in vigore per un nuovo periodo di cinque anni, a datare dal 1° febbraio 1910, la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3ª), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3ª), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3ª), 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3ª), 13 dicembre 1891, n. 706, 14 giugno 1894, n. 554, 23 dicembre 1900, n. 446, e 19 luglio 1906, n. 396. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 24 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.