DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222

Type DPR
Publication 2011-09-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, rispettivamente, nelle Adunanze del 25 febbraio 2011 e 21 aprile 2011;

Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei deputati in data 14 luglio 2011, nonche' i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario della V Commissione della Camera dei deputati in data 29 giugno 2011;

Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in relazione all'articolo 3, comma 5;

Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui stigmatizza il divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni, modificando il comma 5 dell'articolo 3 nel senso indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non poter accogliere il rilievo nella parte in cui stigmatizza l'informatizzazione dell'intera procedura, poiche' la stessa e' in linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

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