DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 224
Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere b) e c);
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n. 35 del 25 febbraio 2009 e n. 36 del 3 marzo 2009 recanti rispettivamente lo statuto, il regolamento di organizzazione ed il regolamento di gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale e' stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi generali
1.Il reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato: "Agenzia", avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del 2001".
3.Fermo restando quanto stabilito all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
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