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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225

Current text a fecha 2012-01-20

Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2012

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza;

Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i procedimenti non regolamentati dal presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai procedimenti con termini superiori ai novanta giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Tenuto, altresi', conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 giugno 2011;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definitivamente abrogati i seguenti decreti: decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543; decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765; decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594; decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.

3.Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 16, foglio n. 82

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S. O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2009, n. 3. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1994, n. 220. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1995, n. 50, S.O. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1994, n. 252, S.O. - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524 (Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1998, n. 194. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2001, n. 87. - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S. O: «Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1: 1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialita'"; 2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e"; b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale"; c) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni"; d) il comma 5 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: "5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis". 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' riportato nelle note alle premesse.

Allegato A

Allegato A TABELLA DEI PROCEDIMENTI CON TEMPI DI CONCLUSIONE NON SUPERIORI A NOVANTA GIORNI (in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ===================================================================== COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO ===================================================================== REPARTO I - PERSONALE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Trasferimenti di sede (o revoca) d'autorita' 90

REPARTO II - AFFARI GIURIDICI E SERVIZI D'ISTITUTO

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Regolamentazioni di carattere generale a mezzo decreto e circolari in materia di organizzazione dei servizi delle capitanerie di porto 90

2 Rilascio tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria 90

3 Rinnovo tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria 90

4 Rilascio duplicati tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria 90

REPARTO V - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Liquidazione equo indennizzo a seguito di riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio 60

2 Erogazione di provvidenze a favore del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 90

3 Autorizzazione al trasporto di masserizie 60

REPARTO VI - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Rilascio Autorizzazioni/ Rinnovo ad Organismi autorizzati all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi destinati al trasporto di merci pericolose in colli 90

2 Autorizzazioni al trasporto di merci solide alla rinfusa non classificate 90

3 Autorizzazioni, deroghe, esenzioni ed equivalenze concernenti la sicurezza della navigazione 90

4 Autorizzazione per mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero 40 (solo per apparecchiature radioelettriche)

5 Dichiarazione di tipo approvato per le dotazioni delle unita' da diporto 90

6 Approvazione del sistema di registrazione passeggeri 90

7 Rilasci di esenzioni al disposto delle regole 15 e 16 dell'annesso 1 della Convenzione MARPOL 73/78 90

8 Autorizzazioni all'impiego di dotazioni equivalenti al tipo conforme da mantenere a bordo di navi mercantili acquistate all'estero. 90

9 Autorizzazioni all'impiego di dotazioni al tipo conforme da mantenere a bordo di unita' da pesca 90

10 Rilascio del Documento di Conformita' - CAS 90

11 Esenzione ai servizi di linea dalla comunicazione di informazioni di sicurezza prevista dal Capitolo XI - 2 SOLAS 90

AREA VICE COMANDANTE GENERALE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Assegnazione alloggio di servizio 60

===================================================================== CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Pareri obbligatori /facoltativi resi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici 45 Ove non gia' disciplinato dal

D. lgs. 163/2006, art. 127 e dal D.P.R. 204/2006

2 Riconoscimento dell'equivalenza di prodotti e sistemi costruttivi qualificati in campo europeo per utilizzazione sul territorio nazionale 90

3 Rilascio di attestazione della dichiarazione di attivita' dei centri di trasformazione di acciai per cemento armato, per cemento armato precompresso, per carpenteria metallica e dei centri di produzione di lamiere, nastri e profilati metallici, nonche' di bulloni e chiodi e successivi rinnovi 90

4 Rilascio di attestazione della dichiarazione di attivita' dei centri di trasformazione di materiali e prodotti a base di legno e successivi rinnovi 90

===================================================================== DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE ===================================================================== DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Fondo unico per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 90 Il termine decorre dalla registrazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'accordo integrativo di amministrazione

2 Fondo unico di amministrazione 90 Il termine decorre dalla ripartizione ed assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui pertinenti capitoli di bilancio

3 Compensi per lavoro straordinario al personale 60 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

4 Indennita' compensi e rimborso spese di trasporto a carico di privati per le missioni svolte in territorio nazionale 60 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

5 Indennita' compensi e rimborso spese di trasporto a carico dello Stato per le missioni svolte in territorio nazionale 60 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

6 Indennita' e rimborso spese di trasporto a carico di privati per missioni svolte all'estero 60 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

7 Indennita' e rimborso spese di trasporto a carico dello Stato per missioni svolte all'estero 60 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

8 Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni svolte nel territorio della sede di servizio per l'espletamento di operazioni tecniche rese dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri 60 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

9 Indennita' e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 60 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

10 Gettoni di presenza, compensi, indennita' di missione e rimborso spese di trasporto a membri esterni di Consigli, Comitati e Commissioni 60 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

11 Interessi legali e rivalutazione monetaria 90 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

12 Ricongiunzione di servizi precedenti e riscatto anni di laurea 90 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

13 Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche rese dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri 90 Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

14 Trasferimento del personale c/o l'Amministrazione 36

15 Mobilita' 60

16 Gestione delle graduatorie concorsuali 90

17 Procedura per il conferimento part-time 60

18 Procedura conferimento incarichi dirigenziali 90

19 Aspettativa per motivi di famiglia o personali 90

20 Aspettativa per periodo di prova - vincita concorso pubblico 90

21 Aspettativa per contratto a tempo determinato 90

22 Aspettativa per ricongiungimento coniuge 90

23 Aspettativa per mandato elettorale 90

24 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 90

25 Aspettativa per cure tossicodipenza e alcolismo 90

26 Congedo per gravi motivi di famiglia non retribuito 90

27 Congedo per la formazione non retribuito 90

28 Congedo retribuito per assistenza figlio, fratello/ sorella, coniuge, genitori 90

29 Congedo dei genitori 90

30 Diritto allo Studio 90

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Autorizzazione edilizia scolastica in deroga ai limiti previsti 45

2 Nulla osta all'alienazione e variazione d'uso agli edifici scolastici 60

3 Erogazione su richiesta concessionari 45

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Cooperative edilizie forze armate e di polizia promesse di contributi 90

2 Approvazione contratti di cessione e locazione alloggi 90

3 Cooperative edilizie fruenti di contributo erariale - autorizzazione alla cancellazione d'ipoteca sugli alloggi 90

4 Richiesta pareri alla Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Economica e Popolare 90

5 Decreto di nomina o proroga di commissari governativi 60 Il termine indicato si intende dall'emissione del prescritto parere della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare

6 Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nell'albo dei Commissari governativi 60

7 Autorizzazione al passaggio in proprieta' individuale 60 Il termine indicato si intende dalla trasmissione della documentazione

8 Interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per le esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita' 60

9 Piano Nazionale di edilizia abitativa 90 Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato

10 Aggiornamento dei massimali di costo di costruzione per l'edilizia residenziale pubblica 90

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Reiscrizione fondi perenti, con successiva redazione di decreti di impegno e di pagamento 45

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Parere istruttorio - Progetto di massima 90

2 Approvazione varianti non sostanziali al progetto 60

3 Approvazione del Foglio di condizioni per la costruzione 90

4 Autorizzazione alla costruzione dello sbarramento 60

5 Prescrizioni a seguito della vigilanza dei lavori 60

6 Nomina Assistente Governativo 60

7 Autorizzazione agli invasi sperimentali 90

8 Parere istruttorio sui progetti di gestione degli invasi 90

9 Revoca o variazione delle modalita' di attuazione degli invasi sperimentali 90

10 Approvazione del Foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione e delle eventuali successive modifiche 90

11 Approvazione atti di Collaudo ex art. 14 del D.P.R. 1363/59

90

12 Redazione e trasmissione del " Documento di protezione civile" 90

13 Prescrizione a seguito delle visite di vigilanza 60

14 Autorizzazione sospensione temporanea guardiania 60

15 Pronuncia su ricorso in merito ai provvedimenti d'urgenza 90

16 Revoca limitazione d' invaso 60

===================================================================== DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI ===================================================================== DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Effettuazione verifiche e prove e rilascio di omologazioni europee e nazionali di veicoli 90

2 Effettuazione verifiche e rilascio di certificazioni per omologazioni parziali UE e per omologazioni nazionali di sistemi 40

3 Ispezioni finalizzate al controllo di conformita' della produzione e di conformita' dei veicoli al tipo omologato 60

4 Sospensione attivita' - Revoca nomina esperti A.T.P. 90

5 Richiesta cambi d'uso di recipienti per gas 90

6 Pareri di competenza sulle materie trattate dalla norma ADR e ATP 90

7 Classificazione ed ammissione al trasporto di talune materie pericolose effettuata secondo le disposizioni dell'ADR 90

CENTRI PROVA AUTOVEICOLI

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Effettuazione verifiche e prove finalizzate al rilascio di omologazioni parziali UE di sistemi 60

2 Effettuazione verifiche e prove e rilascio di certificazioni per omologazioni parziali UE di componenti ed entita' tecniche 60

3 Effettuazione verifiche e prove e rilascio di certificati di approvazione di veicoli 60

4 Effettuazione verifiche e prove su casse isotermiche e rilascio relativa certificazione 60

5 Effettuazione verifiche e prove e rilascio di omologazioni di attrezzature per revisione veicoli 90

6 Effettuazione verifiche e prove e rilascio di omologazioni, ovvero di certificati di revisione di etilometri 90

USTIF ===================================================================== Ferrovie, metropolitane, tramvie e filovie

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Rilascio nulla osta ai fini della sicurezza alle Regioni e agli enti locali su progetti di opere o forniture e loro varianti per la realizzazione di opere ferroviarie, metropolitane, tramvie, filovie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa 75

2 Prove e collaudi di apparecchiature / componenti interessanti la sicurezza dell'esercizio, impiegati per la costruzione di infrastrutture ad impianti fissi o materiale rotabile 60

3 Esecuzione verifiche e prove funzionali, d'intesa con la direzione generale per il trasporto pubblico locale, per l'emissione del nulla osta, ai fini della sicurezza, per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto 60

4 Esecuzione verifiche e prove funzionali, d'intesa con la direzione generale per il trasporto pubblico locale, per l'autorizzazione all'immissione in servizio del materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato 90

5 Esecuzione verifiche e prove funzionali, per l'emissione del nulla osta, ai fini della sicurezza, propedeutico all'autorizzazione, alla riapertura o prosecuzione dell'esercizio di un impianto a seguito di rinnovo, di ricostruzione, nonche' delle varianti - di cui all'

art. 3 , comma 1 del D.P.R. n. 753/1980

6 Effettuazione visite periodiche alle opere d'arte ed all'armamento, nonche' verifiche e prove funzionali periodiche sul materiale rotabile 60

7 Verifiche e prove funzionali periodiche alla sede, agli impianti ed alle apparecchiature 60

8 Rilascio dell'assenso tecnico, ai fini della sicurezza, per l'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti o altre opere di pubblica utilita' destinate ad attraversare impianti ferroviari o ad essere realizzate ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario 60

9 Rilascio nulla osta esclusivamente in merito alla costruzione o alle varianti di linee elettriche a tensione non inferiore a 5 kV (elettrodotti, cavidotti, ecc.), ai fini dell'individuazione di eventuali interferenze di tali linee elettriche con gli impianti fissi di trasporto pubblico in giurisdizione, sia in esercizio che in progetto 60

10 Rilascio dell'assenso tecnico ai fini della sicurezza per la deroga alle distanze ridotte dalla ferrovia per la costruzione di manufatti e/o fabbricati 60

11 Rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza per l'approvazione del regolamento di esercizio dell'impianto, predisposto dal Direttore di Esercizio 45

12 Abilitazione del personale addetto alla condotta ed al movimento delle aziende ferroviarie e metropolitane 60

13 Abilitazione alla condotta del personale addetto alla condotta delle aziende tranviarie 60

14 Abilitazione alla condotta del personale addetto alla condotta delle aziende filoviarie 60

15 Inchieste in caso di incidenti interessanti la sicurezza dell'esercizio 90

Impianti a fune (sciovie, slittinovie, funivie monofune) ed impianti assimilati (ascensori, scale e tappeti mobili, montascala, piattaforme elevatrici, ecc.)

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Rilascio nulla osta ai fini della sicurezza, su progetti di opere, impianti o parte di essi, con soluzioni note all'U.S.T.I.F. o gia' favorevolmente sperimentate o tipizzate, sempre che non risultino necessarie deroghe alla normativa 60

2 Esecuzione verifiche e prove funzionali per gli impianti di cui al Punto 1, per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, propedeutico all'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto 60

3 Esame abilitazione alle funzioni di Direttore di Esercizio o di Responsabile di Esercizio 60

4 Colloquio per l'idoneita' alle funzioni di Assistente Tecnico al Responsabile di Esercizio 60

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE ===================================================================== Settore conducenti

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validita', deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (non definibili dall'UCO) 90

2 Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare 60

3 Rilascio patente di guida a seguito di conversione patente estera 60

4 Rilascio certificato di abilitazione professionale (CAP) a seguito di esame 60

5 Esame di revisione carta di qualificazione conducenti 90

6 Revisione della patente 90

7 Revisione della patente per azzeramento punteggio 90

Settore veicoli

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 358/2000

60

2 Reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 358/2000

60

3 Aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 358/2000

60

Settore navigazione interna e nautica da diporto

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Esame per il conseguimento di patenti nautiche 45

Direzioni generali territoriali

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Rilascio nulla osta allo svolgimento dei corsi di formazione per la carta di qualificazione del conducente 60

2 Accreditamento di enti/autoscuole ai corsi di formazione per merci pericolose 60

3 Ricorsi gerarchici avverso revisione della patente 90

4 Ricorsi gerarchici avverso provvedimenti di revisione dei veicoli 90

5 Ricorsi gerarchici avverso revoca della patente 60

6 Ricorsi gerarchici avverso sospensione/revoca dell'autorizzazione ai corsi di recupero punti 90

7 Ricorsi gerarchici avverso sospensione/revoca dell'attivita' con procedura STA 90

8 Ricorsi gerarchici avverso revoca dell'immatricolazione del veicolo 90

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Esposti avverso segnaletica stradale 90

2 Limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi 75

3 Autorizzazione e monitoraggio di sperimentazioni di soluzioni innovative riguardanti i settori di competenza. 40

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Rilascio autorizzazione per rinnovo senza modifiche delle prescrizioni dei servizi di linea interregionali esistenti 90

2 Rilascio autorizzazione per nuovi servizi di linea internazionali extra UE a seguito delle determinazioni raggiunte in sede di Commissione Mista prevista dagli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori 60

3 Rilascio autorizzazione per modifiche servizi di linea internazionali extra UE esistenti a seguito delle determinazioni raggiunte in sede di Commissione Mista prevista dagli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori 60

4 Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada in ambito nazionale ed internazionale 60

5 Rilascio autorizzazione per modifiche delle prescrizioni di un servizio di linea internazionale esistente, svolto in ambito dell'Unione Europea che non richiede l'espressione di un parere da parte dello Stato estero di destinazione 60

6 Rilascio, sostituzione e rinnovo della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus 60

7 Rilascio nulla osta alla temporanea importazione di autoveicoli esteri adibiti al trasporto di merci 60

8 Rilascio autorizzazioni internazionali per il trasporto di merci a titolo precario 90

9 Rilascio licenze comunitarie per il trasporto di merci su strada 60

10 Commissione Regionale d'esame accesso alla professione di autotrasportatore 90

11 Corsi di preparazione all'esame per la capacita' professionale di merci: rilascio autorizzazione allo svolgimento dei corsi 60

12 Revoca autorizzazione Enti formazione per lo svolgimento corsi preparazione esame capacita' professionale di merci 60

13 Costituzione e variazione Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica 90

14 Autorizzazioni speciali 90

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Rilascio titolo autorizzatorio 90

2 Rilascio licenza ferroviaria 90

3 Rilascio licenza nazionale 90

4 Conversione del titolo autorizzatorio in licenza nazionale 90

5 Riesame quinquennale licenza ferroviaria 90

6 Conferma della licenza 90

7 Revisione della licenza 90

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Relazioni e/o risposte a rilievi degli organi di controllo U.C.B e Corte dei conti. 60

2 Decreti di rimodulazione degli investimenti previsti negli Accordi di Programma 90

3 Approvazione dei contratti stipulati per lavori e forniture dalle Gestioni Commissariali Governative di aziende di trasporto ad impianti fissi 50

4 Erogazione risorse alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'Accordo di Programma 60

5 Decreti di approvazione convenzioni con Enti Locali e Regioni (Leggi di finanziamento) 60

6 Costituzione ed erogazione dei fondi "attinti" dal fondo comune ed emissione ordinativi di accreditamento somme sui vari conti correnti presso la Tesoreria Centrale (Ministero del Tesoro) 40

7 Corresponsione delle trimestralita' di sovvenzione di scadenza 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 di ciascun anno 50

8 Erogazione fondi ferrovie concessi 80

9 Predisposizione dei piani di riparto alle regioni delle risorse relative ai successivi finanziamenti dei rinnovi contrattuali degli addetti al settore del trasporto pubblico locale 90

10 Decreti di pagamento in esecuzione contratti (stipulati tra la gestione governativa ed il privato contraente) 50

11 Decreto di approvazione dei bilanci preventivi e di erogazione delle sovvenzioni per le spese di esercizio delle gestioni governative 80

12 Istruttoria sull'ammissibilita' dei programmi presentati dalle regioni e dalla P.A., in deroga al vincolo del 50% di cui al punto c) ter introdotto dall' art.1, comma 306 della legge 244/2007 ai fini della stipula delle convenzioni 60

13 Rimodulazione del programma di intervento previsto dalle convenzioni sottoscritte con le Regioni e la P.A. per l'attuazione del programma 45

14 Istruttoria sulla formazione e/o rimodulazione dei piani di riparto tra i soggetti beneficiari (Comuni) 60

15 Ascensori idraulici, scale e marciapiedi mobili - approvazione progetti 90

16 Trasporto merci pericolose sulle Ferrovie secondarie 90

17 Rilascio dell'abilitazione tecnica dei macchinisti, conducenti e personale di movimento 90

18 Rilascio del giudizio di ammissibilita' sui progetti preliminari o Rilascio Nulla Osta Tecnico ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi o esecutivi e di varianti costruttive relativi agli impianti a fune 90

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Convenzione O.I.L. 90

2 Pene disciplinari per gli iscritti alla gente di mare 60

3 Adempimenti - approvazioni - autorizzazioni relativi all'utilizzo delle unita' impiegate e da impiegare per la gestione dei servizi marittimi sottoposti ad oneri di servizio 90

4 Adempimenti - approvazioni - autorizzazioni relativi alla sistemazione dei pubblici servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, Garda e di Como 90

5 Concessione sovvenzione servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e di Como 90

6 Erogazione delle spese a carattere patrimoniale per il rinnovo della flotta della Gestione Governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e di Como 90

7 Corresponsione rate mutuo quindicennale per il risanamento tecnicoambientale del Lago Trasimeno 90

8 Rimborsi agli enti previdenziali degli sgravi contributivi per imbarcati su navi iscritte nel registro internazionale o navi adibite a cabotaggio 90

9 Audit periodici presso le sedi e gli uffici degli Organismi di classificazione 90

10 Sopralluoghi e Audit presso Organismi tecnici abilitati 90

11 Sopralluoghi e ispezioni presso cantieri navali 60

12 Sopralluoghi e ispezioni alle imbarcazioni loro componenti 60

13 Vigilanza per accertamento condizioni tecniche di esercizio e qualita' del servizio erogato 60

14 Prove in mare di unita' navali destinate ai servizi marittimi sovvenzionati 60

15 Esame tecnico, documentazione e visita alla nave per rilascio/rinnovo autorizzazione trasporto alimentare 90

16 Decreto di attribuzione sigle uffici marittimi autorizzati a tenere registri navali galleggianti 60

17 Autorizzazione alla temporanea dismissione di bandiera di navi nazionali per locazione a stranieri 60

18 Stazza - Autorizzazione all'esclusione dei locali di riparo per passeggeri di coperta 60

19 Riconoscimento degli organismi di certificazione dei prodotti muniti di marcatura CE 90

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Approvazione tariffe di pilotaggio 90

2 Approvazione regolamento locali di pilotaggio 60

3 Disciplina obbligatorieta' del servizio di pilotaggio 90

4 Istituzione/estinzione corporazione piloti 90

5 Fusione/estensione corporazione piloti 90

6 Provvedimenti disciplinari nei confronti del personale addetto ai servizi portuali 60

7 Nomina piloti effettivi all'istituzione della corporazione 60

8 Disciplina e organizzazione dei servizi tecnico-nautici 60

9 Definizione criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe dei servizi tecnico-nautici 90

10 Approvazione regolamento locale servizio di rimorchio 90

11 Approvazione tariffe raccomandatari marittimi 90

12 Rilascio tessera di libero accesso ai porti 40

13 Costituzione commissioni consultive 90

14 Sostituzione componenti commissioni consultive 60

15 Costituzione e sostituzione componenti commissioni locali raccomandatari 90

16 Costituzione e sostituzione componenti commissione centrale raccomandatari 90

17 Verifica regolarita' per inoltro all'INPS delle richieste di integrazione salariale delle imprese ex art.17 della legge n. 84/1994

60

18 Anticipata occupazione di zone demaniali per concessioni ultraquindicennali 90

19 Variazione al contenuto della Concessione 90

20 Concessione provvisoria 55

21 Subingresso nella concessione ultraquindicennale 60

22 Decadenza della concessione ultraquindicennale 90

23 Concessione esercizio stabilimenti costieri 60

24 Concessione e permessi per ricerca e coltivazione idrocarburi 45

25 Consegna e riconsegna di zone demaniali marittime 90

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Impegno fondi a favore dell'E.N.A.C. 90

2 Impegno fondi a favore di organismi nazionali ed internazionali 90

3 Ordinativi di pagamento a favore dell'E.N.A.C. 90

4 Ordinativi di pagamento a favore di organismi nazionali ed internazionali 90

5 Approvazione dell'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale 60

6 Approvazione delle delibere relative ai bilanci preventivi e ai conti consuntivi degli enti vigilati 60

7 Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree sulla base dei parametri individuati dalla conferenza dei servizi 90

8 Concessione in esclusiva delle rotte tramite gara europea 90

9 Aggiornamento delle tariffe dei voli operati in oneri di servizio pubblico previa istruttoria dell'ENAC 50

10 Verifica di rispondenza degli schemi di contratto di programma ENAC./ Societa' di gestione aeroportuale alla Delibera CIPE 38/2007 e alle linee guida approvate con decreto interministeriale del 10/12/2008 pubblicato sulla GURI n. 42 del 20/2/2009, da sottoporre al CIPE. 90

11 Approvazione dei diritti aeroportuali e dei corrispettivi per i controlli di sicurezza sui passeggeri, sul bagaglio a mano e sul bagaglio da stiva previa istruttoria ENAC 90

12 Atti concernenti la vigilanza sull'ENAC 90

13 Autorizzazione all'estensione dell'apertura degli aeroporti a diverse tipologie di traffico, a norma dell'

art. 800 C.d.n.

90

14 Esame e approvazione di studi di fattibilita' relativi alla istituzione di nuovi aeroporti 90

15 Esame dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche 90

16 Approvazione dei contratti di programma ENAC / Societa' di gestione aeroportuale previa delibera CIPE 60

17 Esame e parere sugli esiti delle ispezioni segnalate dall' ENAC o dalla Commissione Europea 60

18 Esame e parere sulle proposte approvate in sede di Comitato interministeriale sicurezza 60

19 Esame e parere sulle proposte in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale 60

20 Esame e parere sulle proposte in materia di Facilitazioni 60

21 Esame e parere sulle proposte approvate in sede di Comitato facilitazioni 60

22 Esame e predisposizione atti di indirizzo concernenti la vigilanza in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale 60

23 Esame e predisposizione atti in materia di certificazioni e programma di ispezioni 60

24 Esame e relazione nell'ambito dello studio della normativa, dei regolamenti tecnici e delle procedure di settore 60

PROVVEDITORATO

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Contrattazione decentrata 90

2 Formazione Accordo di Programma 90

3 Formazione Protocollo d'Intesa o atto d'indirizzo in materia di programmazione negoziata 60

4 Verifica rendiconto Piano di riqualificazione Urbana 60

5 Accertamento requisiti soggettivi cooperative edilizie 60

6 Affidamento di incarichi 60

7 Approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione dalla data di disponibilita' dei fondi 45

8 Assenza per malattia: comunicazione D.P.T. e Ministero 45

9 Assunzione non vedenti per chiamata diretta 60

10 Liquidazione e pagamento indennita' di missione dalla data di disponibilita' dei fondi 90

11 Trattamento economico accessorio (predisposizione atti a decorrere dall'effettiva disponibilita' di fondi) 60

12 Iter autorizzativo per progettazione interna 45

13 Progettazione di interventi di ordinaria manutenzione dalla comunicazione dell'approvazione del programma 90

14 Revisione tecnico-amministrativa del certificato di regolare esecuzione 60

15 Revisione tecnico-amministrativa del certificato di collaudo 90

16 Verifiche di istanze di intervento 60

17 Visto di congruita' su preventivi di altre amministrazioni statali per lavori 60

18 Visto di congruita' su parcelle per incarichi professionali 45

19 Rilascio di licenze per utilizzo di beni del demanio marittimo della laguna di Venezia (Magistrato alle acque di Venezia) 90

TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE

Numero d'ordine PROCEDIMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni) NOTE

1 Istruttoria e decisioni dei ricorsi gerarchici 90 Ove non gia' disciplinato dal presente regolamento o da disposizioni di legge