LEGGE 1 febbraio 2012, n. 6

Type Legge
Publication 2012-02-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Accordo-Art. 1

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA IL CANADA E LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI INDICE ARTICOLO TITOLO 1 Titoli e definizioni 2 Concessione di diritti 3 Designazione, autorizzazione e revoca 4 Investimenti 5 Applicazione della legislazione 6 Sicurezza dell'aviazione civile 7 Protezione dell'aviazione civile 8 Dazi doganali, tasse e oneri 9 Statistiche 10 Interessi dei consumatori 11 Disponibilita' di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea 12 Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea 13 Contesto commerciale 14 Condizioni di concorrenza 15 Gestione del traffico aereo 16 Proroga della validita' delle designazioni e autorizzazioni 17 Comitato misto 18 Ambiente 19 Questioni occupazionali 20 Cooperazione internazionale 21 Composizione delle controversie 22 Modifica 23 Entrata in vigore e applicazione provvisoria 24 Cessazione 25 Registrazione dell'accordo 26 Relazioni con altri accordi ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO IL CANADA da una parte, e LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e Stati membri dell'Unione europea (gli "Stati membri"), e la COMUNITA' EUROPEA, dall'altra, Il Canada e gli Stati membri in quanto parti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, unitamente alla Comunita' europea; DESIDEROSI di promuovere un sistema dell'aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, riducendo all'essenziale la regolamentazione e gli interventi governativi; DESIDEROSI di promuovere i rispettivi interessi nel settore del trasporto aereo; RICONOSCENDO l'importanza di un trasporto aereo efficiente per promuovere gli scambi commerciali, il turismo e gli investimenti; DESIDEROSI di migliorare i servizi aerei; DESIDEROSI di assicurare il piu' elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei; DETERMINATI a cogliere i benefici potenziali della cooperazione normativa e, nella misura del possibile, dell'armonizzazione di normative e metodologie; RICONOSCENDO i notevoli benefici potenziali che possono derivare da servizi aerei competitivi e da industrie dei servizi aerei redditizie; DESIDEROSI di promuovere un ambiente concorrenziale per i servizi aerei, consapevoli che i benefici potenziali non possono essere realizzati in mancanza di condizioni eque di concorrenza per le compagnie aeree; DESIDEROSI di fare in modo che le rispettive compagnie aeree abbiano eque e pari opportunita' di fornire i servizi aerei di cui al presente accordo; DESIDEROSI di massimizzare i vantaggi per i passeggeri, le compagnie aeree e gli aeroporti e i loro addetti e per altri soggetti che ne beneficiano indirettamente; AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo; PRESO ATTO dell'importanza di tutelare i consumatori e di incoraggiare il raggiungimento di un livello adeguato di protezione dei consumatori nell'ambito dei servizi aerei; PRESO ATTO dell'importanza della capitalizzazione dell'industria aeronautica ai fini di un ulteriore sviluppo dei servizi aerei; DESIDEROSI di concludere un accordo sui trasporti aerei in aggiunta alla citata convenzione, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Titoli e definizioni 1. I titoli utilizzati nel presente accordo fungono esclusivamente da riferimento. 2. Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per: a) "autorita' aeronautiche", qualsiasi autorita' o persona incaricata dalle parti di svolgere le funzioni di cui al presente accordo; b) "servizi aerei", servizi aerei di linea sulle rotte specificate nel presente accordo per il trasporto di passeggeri e merci, inclusa la posta, separatamente o in combinazione; c) "accordo", il presente accordo, tutti i suoi allegati e qualsiasi modifica dell'accordo o degli allegati; d) "compagnia aerea", una compagnia aerea designata e autorizzata in conformita' dell'articolo 3 del presente accordo; e) "parte", il Canada o gli Stati membri e la Comunita' europea congiuntamente o individualmente; f) "convenzione", la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendente tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della convenzione e tutte le modifiche degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, purche' tali allegati e modifiche siano stati adottati dal Canada e dagli Stati membri; e g) "territorio", nel caso del Canada, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale, quali definiti dalla legislazione nazionale, compreso lo spazio aereo al di sopra di tali aree; nel caso degli Stati membri della Comunita' europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale, cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e da qualsiasi atto inteso a sostituirlo, compreso lo spazio aereo al di sopra di tali aree; l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranita' sul territorio in cui e' situato tale aeroporto; resta inoltre sospesa l'applicazione all'aeroporto di Gibilterra delle misure comunitarie in materia di trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006.

Accordo-Art. 2

ARTICOLO 2 Concessione di diritti 1. Ciascuna parte concede all'altra parte i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo da parte delle compagnie aeree dell'altra parte: a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per scopi non di traffico; c) nella misura in cui sia consentito dal presente accordo, il diritto di fare scalo sul proprio territorio limitatamente alle rotte previste dal presente accordo allo scopo di scaricare e caricare passeggeri e merci, inclusa la posta, separatamente o in combinazione; e d) gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Ciascuna parte garantisce inoltre all'altra parte i diritti specificati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo per le compagnie aeree dell'altra parte diverse da quelle di cui all'articolo 3 (Designazione, autorizzazione e revoca) del presente accordo.

Accordo-Art. 3

ARTICOLO 3 Designazione, autorizzazione e revoca 1. Le parti riconoscono come designazione ai sensi del presente accordo le licenze o altre forme di autorizzazione rilasciate dall'altra parte per l'effettuazione di servizi aerei nell'ambito del presente accordo. Su richiesta delle autorita' aeronautiche di una parte, le autorita' aeronautiche dell'altra parte che hanno rilasciato la licenza o altra forma di autorizzazione verificano lo stato di tali licenze o autorizzazioni. 2. Una volta ricevute le domande di una compagnia aerea designata di una parte, presentate nella forma e con le modalita' previste, l'altra parte, conformemente alla sue disposizioni legislative e regolamentari, rilascia a tale compagnia aerea con tempi procedurali minimi le autorizzazioni e i permessi richiesti per effettuare i servizi aerei, a condizione che: a) la compagnia aerea soddisfi i requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dalle autorita' aeronautiche della parte che rilascia i permessi e le autorizzazioni; b) la compagnia aerea sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari della parte che rilascia i permessi e le autorizzazioni; c) fatte salve le disposizioni dell'allegato 2, nel caso di una compagnia aerea del Canada, il controllo effettivo di tale compagnia appartenga a cittadini di una delle parti, la compagnia abbia ottenuto la licenza come compagnia aerea canadese e abbia la sede di attivita' principale in Canada; nel caso di una compagnia aerea di uno Stato membro, il controllo effettivo di tale compagnia appartenga a cittadini di una delle parti, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera, la compagnia abbia ottenuto la licenza come compagnia aerea comunitaria e abbia la sede di attivita' principale in uno Stato membro; e d) la compagnia aerea operi altrimenti in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente accordo. 3. Una parte puo' ritirare le autorizzazioni o i permessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e revocare, sospendere, imporre condizioni o limitare le autorizzazioni o permessi di esercizio o altrimenti sospendere o limitare l'esercizio di una o piu' compagnie aeree dell'altra parte, qualora tale compagnia aerea non rispetti le disposizioni del paragrafo 2 o qualora sia stato stabilito da una delle parti che le condizioni nel territorio dell'altra parte non garantiscono un ambiente equo e concorrenziale e costituiscono uno svantaggio o un danno rilevante per la sua o per le sue compagnie aeree, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5 (Condizioni di concorrenza). 4. I diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono esercitati soltanto previa discussione in seno al comitato misto, a meno che non sia essenziale intervenire immediatamente per impedire violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 2, oppure sia necessario intervenire per garantire i livelli di protezione e sicurezza in conformita' delle disposizioni dell'articolo 6 (Sicurezza dell'aviazione civile) e dell'articolo 7 (Protezione dell'aviazione civile).

Accordo-Art. 4

ARTICOLO 4 Investimenti Ciascuna parte consente che cittadini del Canada o di uno o piu' Stati membri detengano la piena proprieta' delle proprie compagnie aeree, fatte salve le condizioni dell'allegato 2 del presente accordo.

Accordo-Art. 5

ARTICOLO 5 Applicazione della legislazione Ciascuna parte e' tenuta a esigere il rispetto: a) delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la permanenza o l'uscita di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio e la navigazione di tali aeromobili da parte delle compagnie aeree in ingresso e uscita da detto territorio e durante la permanenza sullo stesso; e b) delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la permanenza o l'uscita di passeggeri, equipaggi o merci, inclusa la posta (quali i regolamenti riguardanti l'ingresso, lo sdoganamento, il transito, la sicurezza dell'aviazione civile, l'immigrazione, i passaporti, le questioni doganali e la quarantena), da parte delle compagnie aeree e da parte o per conto di tali passeggeri, equipaggi o merci, inclusa la posta, in transito, ingresso e uscita da detto territorio e durante la permanenza sullo stesso. Nell'applicazione di tali disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte, in circostanze analoghe, garantisce alle compagnie aeree un trattamento non meno favorevole rispetto a quello garantito alle proprie compagnie aeree o a qualsiasi altra compagnia aerea che offra analoghi servizi di trasporto aereo internazionale.

Accordo-Art. 6

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