LEGGE 2 febbraio 2012, n. 8

Type Legge
Publication 2012-02-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Accordo-art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo designati come gli "Stati membri", e L'UNIONE EUROPEA, da un lato, e IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, in prosieguo denominato "Giordania", dall'altro, DESIDERANDO promuovere un sistema di aviazione internazionale basato sulla leale concorrenza tra vettori aerei nel mercato, con un minimo di regolamentazioni e interventi governativi; DESIDERANDO ampliare le opportunita' del trasporto aereo internazionale, anche tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati; RICONOSCENDO l'importanza del trasporto aereo per la promozione degli scambi commerciali, del turismo e degli investimenti; DESIDERANDO dar modo ai vettori aerei di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi e servizi competitivi in mercati aperti; RICONOSCENDO i benefici potenziali della cooperazione normativa e, nella misura del possibile, dell'armonizzazione delle normative in materia di trasporto aereo; DESIDERANDO provvedere affinche' tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti dei vettori aerei, beneficino di un ambiente liberalizzato; DESIDERANDO assicurare il piu' elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile; PRENDENDO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; RICONOSCENDO che il presente accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo rientra nel quadro del partenariato euromediterraneo prospettato nella dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995; PRENDENDO ATTO della volonta' comune di promuovere uno spazio aereo euromediterraneo basato sui principi della convergenza sul piano regolamentare, della cooperazione normativa e della liberalizzazione dell'accesso al mercato; PRENDENDO ATTO della dichiarazione comune della Arab Civil Aviation Commission e della Arab Air Carriers Organization, da una parte, e della Direzione generale Energia e Trasporti, dall'altra, firmata il 16 novembre 2008 a Sharm El Sheikh; DESIDERANDO assicurare la parita' di trattamento a tutti i vettori aerei e garantire loro eque e pari opportunita' di fornire i servizi aerei di cui al presente accordo; RICONOSCENDO l'importanza di regolamentare l'assegnazione di bande orarie sulla base di eque e pari opportunita' per i vettori aerei in modo da garantire un trattamento neutrale e non discriminatorio per tutti i vettori aerei; RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra vettori aerei e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo; AFFERMANDO l'importanza di ridurre le emissioni di gas serra dovute all'aviazione e di proteggere l'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale; PRENDENDO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, se e in quanto entrambe le parti sono firmatarie di tale Convenzione; INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, i vettori aerei, i lavoratori e le comunita' di entrambe le parti contraenti; OSSERVANDO che il fine di tale accordo e' quello di essere applicato in maniera progressiva ma integrale, e che grazie ad un apposito meccanismo si potra' conseguire una sempre piu' stretta armonizzazione con la normativa comunitaria, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, i seguenti termini sono cosi' definiti: 1) "servizio concordato" e "rotta determinata", il trasporto aereo internazionale a norma dell'articolo 2 (Diritti di traffico) e dell'allegato I al presente accordo; 2) "accordo", il presente accordo, i suoi allegati e ogni loro emendamento; 3) "trasporto aereo", il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che, per chiarezza, include i trasporti aerei di linea e fuori linea (charter) e un servizio integrale di trasporto merci; 4) "accordo di associazione", l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro lato, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997; 5) "nazionalita'", il fatto che un vettore aereo soddisfi le esigenze relative ad aspetti quali la sua proprieta', il suo controllo effettivo e la propria sede principale di attivita'; 6) "autorita' competenti", gli organismi o enti pubblici responsabili per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo; 7) "parti contraenti", da un lato l'Unione europea o i suoi Stati membri, ovvero l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, e dall'altro la Giordania; 8) "convenzione", la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale include: a) ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dalla Giordania che dallo o dagli Stati membri dell'Unione europea, e b) tutti gli allegati e i relativi emendamenti adottati a norma dell'articolo 90 della convenzione stessa, qualora tali allegati o emendamenti siano entrati in vigore simultaneamente per la Giordania e per lo Stato membro o per gli Stati membri dell'Unione europea; 9) "idoneita'", l'idoneita' di un vettore aereo a operare servizi aerei internazionali, in altre parole, la capacita' finanziaria soddisfacente e le competenze appropriate in materia di gestione e la sua disponibilita' a conformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari e agli obblighi relativi alle operazioni di detti servizi; 10) "paese ECAA", qualsiasi paese parte dell'accordo multilaterale che istituisce lo Spazio aereo comune europeo (gli Stati membri dell'Unione europea, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia e il Kosovo, come e' definito nella risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite); 11) "paese Euromed", ogni paese mediterraneo partecipante alla politica europea di vicinato (cioe' Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Giordania, Israele, il territorio palestinese, Siria e Turchia); 12) "diritto della quinta liberta'", il diritto o il privilegio concesso da uno Stato ("Stato concedente") ai vettori aerei di un altro Stato ("Stato concessionario") di fornire servizi di trasporto aerei internazionali tra il territorio dello stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che questi servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario; 13) "trasporto aereo internazionale", il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di ameno due Stati; 14) "cittadino", qualsiasi persona fisica o giuridica avente nazionalita' giordana per la parte giordana, o la nazionalita' di uno Stato membro per la parte europea, se e in quanto, nel caso di una persona giuridica, essa e' sempre effettivamente controllata, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, da persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' giordana per la parte giordana, o da persone fisiche o giuridiche aventi la nazionalita' di uno Stato membro o di uno dei paesi terzi identificati nell'allegato IV, per la parte europea; 15) "licenze di esercizio", nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri le licenze di esercizio e ogni documento o certificato relativo rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' (rifusione) e di ogni strumento che dovesse succedergli e, nel caso della Giordania, le licenze, i certificati, i permessi o le esenzioni rilasciati ai sensi del JCAR, parte 119; 16) "prezzo", - le "tariffe aeree passeggeri", che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto e per quello dei loro bagagli sui servizi aerei, nonche' tutte le condizioni per l'applicabilita' di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari; e - "tariffe aeree merci", il prezzo da pagarsi per il trasporto di merci nonche' le condizioni per l'applicabilita' di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari. Questa definizione comprende, quando pertinente, il trasporto di superficie connesso al trasporto aereo internazionale e le condizioni applicabili. 17) "principale centro di attivita'", la sede principale o sociale di un vettore aereo comunitario nel territorio della parte contraente in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilita', del vettore aereo; 18) "oneri di servizio pubblico", tutti gli oneri imposti ai vettori aerei esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su una determinata rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuita', regolarita', tariffazione e capacita' minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I vettori aerei possono essere indennizzati dalla parte contraente per l'adempimento degli oneri di servizio pubblico; 19) "SESAR", l'attuazione tecnica del Cielo unico europeo, che coordina e sincronizza la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione delle nuove generazioni dei sistemi di gestione del traffico aereo; 20) "sovvenzioni", qualsiasi contributo finanziario concesso dalle autorita' o da un organismo regionale o altro organismo pubblico, ossia quando: a) provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla societa' o l'assunzione di passivi della societa', quali ad esempio garanzie su prestiti, conferimenti di capitale, l'assetto azionario, la protezione contro il fallimento o un'assicurazione; b) la pubblica amministrazione o un organismo regionale o altro ente pubblico rinuncia ad entrate altrimenti dovute, ovvero non le riscuote; c) la pubblica amministrazione, un ente regionale o altro ente pubblico, fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni o servizi; oppure d) un governo, un ente regionale o altro organismo pubblico effettua versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarica o da' ordine ad un organismo privato di svolgere una o piu' funzioni tra quelle illustrate ai punti da a) a c) che precedono, che di norma spetterebbero al governo, e la prassi seguita non differisce per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi, e viene in tal modo conferito un vantaggio; 21) "territorio", nel caso della Giordania, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la sua sovranita' o giurisdizione e, nel caso dell'Unione europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni sancite da tali trattati e da ogni strumento che dovesse succedere loro; Resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranita' sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e 22) "onere di uso", un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse e che, se del caso, tengano conto dei costi ambientali causati dalle emissioni sonore.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Diritti di traffico 1. Ciascuna parte contraente concede all'altra parte contraente, in conformita' dell'allegato I e dell'allegato II del presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori dell'altra parte contraente: a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (per scopi non di traffico); c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul suo territorio al fine di imbarcare e sbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e d) gli altri diritti specificati nel presente accordo. 2. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata in modo da conferire ai vettori: a) della Giordania il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro; b) dell'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio della Giordania, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio della Giordania.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Autorizzazione 1. Una volta ricevute da un vettore aereo di una delle parti contraenti le domande di autorizzazione di esercizio, le autorita' competenti dell'altra parte contraente concedono le opportune autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che: a) per un vettore della Giordania: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' in Giordania e sia titolare di una licenza di esercizio conforme alle norme del Regno hascemita di Giordania; - il Regno hascemita di Giordania eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; e - il vettore aereo appartenga a, e sia effettivamente controllato da, direttamente o per partecipazione maggioritaria la Giordania e/o suoi cittadini; b) per un vettore dell'Unione europea: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e sia titolare di una valida licenza di esercizio; e - lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata; - il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, o ad altri Stati indicati nell'allegato IV e/o a cittadini di questi altri Stati; c) il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall'autorita' competente in materia di operazioni di trasporto aereo internazionale; e d) vengano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 (Sicurezza aerea) e all'articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) del presente accordo.

Accordo-art. 4

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