LEGGE 24 febbraio 2012, n. 13

Type Legge
Publication 2012-02-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze

Di Paola, Ministro della difesa

Cancellieri, Ministro dell'interno

Severino, Ministro della giustizia

Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Avvertenza: Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 4.

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 215 All'articolo 1: al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»; al comma 9, le parole: «in Cipro» sono sostituite dalle seguenti: «in Cyprus»; al comma 16, le parole: «euro 10.081.868» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9.742.928»; dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: «16-bis. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non piu' in uso alle Forze armate. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000. 16-ter. E' autorizzata, a decorrere dal 1º marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 338.947 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130». All'articolo 2: al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, commi 5 e 11,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto». ((...)) All'articolo 5: ((...)) al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso 6-bis, primo periodo, le parole: «con il grado non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «di grado non superiore»; ((...)) All'articolo 6: al comma 1: alla lettera a): le parole: «teorico pratici qualora» sono sostituite dalle seguenti: «teorico-pratici, a condizione che»; dopo le parole: «incarichi operativi» sono aggiunte le seguenti: «e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa»; alla lettera b): il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) al primo periodo, dopo le parole: "puo' utilizzare" sono inserite le seguenti: "le armi comuni da sparo nonche'"; al numero 2), le parole: «a rischio pirateria» sono sostituite dalle seguenti: «a rischio di pirateria»; dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) al comma 5-ter, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2012"». All'articolo 7: al comma 1, secondo periodo: le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»; le parole: «il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono inviare o reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere inviato o reclutato»; al comma 2, dopo le parole: «il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione» sono inserite le seguenti: «, d'intesa tra loro,»; al comma 3: al primo periodo, le parole: «Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18,» sono sostituite dalle seguenti: «Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183,»; al secondo periodo, dopo le parole: «euro 33.300.000» e' inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «con decreto» sono inserite le seguenti: «adottato d'intesa tra loro»; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee». All'articolo 8: al comma 1, secondo periodo, le parole: «nel periodo di vigenza del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo di applicazione delle disposizioni del presente decreto»; al comma 2, dopo le parole: «Middle East» e' inserita la seguente: «and» e la parola: «Drug» e' sostituita dalla seguente: «Drugs»; al comma 8, le parole: «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2012»; al comma 11, quarto periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,»; al comma 14: al quarto periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,»; al sesto periodo, le parole: «e' corrisposta» sono sostituite dalle seguenti: «sono corrisposti» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «da reperire in loco» sono inserite le seguenti: «per un periodo»; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, puo' provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee». All'articolo 9: il comma 1 e' soppresso; al comma 5, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»; al comma 8: le parole: «con legge 2 agosto 2011, n. 130» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»; dopo le parole: «di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»; al comma 10, le parole: «con legge 3 agosto 2010, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 3 agosto 2010, n. 126». All'articolo 10: al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 5, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione degli articoli 1, comma 16, secondo periodo, e 5, comma 4» e le parole: «euro 1.402.405.458» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.403.430.465». Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis. - (Comunicazioni al Parlamento). - 1. I Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto».

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.