LEGGE 29 febbraio 2012, n. 17
Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e l'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del Trattato stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO Monti: Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
Allegato A. Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea B. Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica Parte prima: Principi Parte seconda: Adattamenti dei trattati Titolo I: Disposizioni istituzionali Titolo II: Altri adattamenti Parte terza: Disposizioni permanenti Parte quarta: Disposizioni temporanee Titolo I: Misure transitorie Titolo II: Disposizioni istituzionali Titolo III: Disposizioni finanziarie Titolo IV: Altre disposizioni Parte quinta: Disposizioni di applicazione del presente atto Titolo I: Adattamenti dei regolamenti dei regolamenti interni e di procedura delle istituzioni e degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati Titolo II: Applicabilita' degli atti delle istituzioni Titolo III: Disposizioni finali ALLEGATI Allegato I: Elenco delle convenzioni e dei protocolli ai quali la Repubblica di Croazia aderisce dalla data di adesione (di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione) Allegato II: Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti collegati che saranno applicabili nella Repubblica di Croazia a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per quest'ultima (di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione) Allegato III: Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni 1. Libera prestazione dei servizi 2. Diritto della proprieta' intellettuale I. Marchio comunitario II. Certificati protettivi complementari III. Disegni e modelli comunitari 3. Servizi finanziari 4. Agricoltura 5. Pesca 6. Fiscalita' 7. Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali 8. Ambiente Allegato IV: Elenco di cui all'articolo 16 dell'atto di adesione: altre disposizioni permanenti 1. Diritto della proprieta' intellettuale 2. Politica della concorrenza 3. Agricoltura 4. Pesca 5. Unione doganale Appendice dell'allegato IV Allegato V: Elenco di cui all'articolo 18 dell'atto di adesione: misure transitorie 1. Libera circolazione delle merci 2. Libera circolazione delle persone 3. Libera circolazione dei capitali 4. Agricoltura I. Misure transitorie per la Croazia II. Contingente tariffario transitorio per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione III. Misure temporanee in materia di pagamenti diretti per la Croazia 5. Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria I. Galline ovaiole II. Stabilimenti (settori delle carni, del latte, dei prodotti ittici e dei sottoprodotti di origine animale) III. Commercializzazione delle sementi IV. Neum 6. Pesca 7. Politica dei trasporti 8. Fiscalita' 9. Liberta', sicurezza e giustizia 10. Ambiente I. Normativa orizzontale II. Qualita' dell'aria III. Gestione dei rifiuti IV. Qualita' dell'acqua V. Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) VI. Sostanze chimiche Appendice dell'allegato V Allegato VI: Sviluppo rurale (di cui all'articolo 35, paragrafo 2, dell'atto di adesione) Allegato VII: Impegni specifici assunti dalla Repubblica di Croazia nei negoziati di adesione (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, dell'atto di adesione) Allegato VIII: Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione dell'industria cantieristica croata (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione) Allegato IX: Impegni assunti dalla Repubblica di Croazia riguardo alla ristrutturazione del settore dell'acciaio (di cui all'articolo 36, paragrafo 1, terzo comma, dell'atto di adesione) PROTOCOLLO Protocollo su talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum alla Repubblica di Croazia di unita' di quantita' assegnate rilasciate nel quadro del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonche' la relativa compensazione ATTO FINALE I. Testo dell'atto finale II. Dichiarazioni A. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali Dichiarazione comune sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen B. Dichiarazione comune di alcuni Stati membri attuali Dichiarazione comune della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria sulla libera circolazione dei lavoratori: Croazia C. Dichiarazione comune degli Stati membri attuali e della Repubblica di Croazia Dichiarazione comune sul Fondo europeo di sviluppo D. Dichiarazione della Repubblica di Croazia .. Dichiarazione della Repubblica di Croazia sulla disposizione transitoria relativa alla liberalizzazione del mercato dei terreni agricoli in Croazia III. Scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia riguardante una procedura di informazione e consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure durante il periodo che precede l'adesione
Trattato-art. 1
TRATTATO TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA) E LA REPUBBLICA DI CROAZIA RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea, DECISI a portare avanti il processo di costruzione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli europei, sulle fondamenta gia' poste, CONSIDERANDO che l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea offre agli Stati europei la possibilita' di diventare membri dell'Unione, CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia ha chiesto di diventare membro dell'Unione, CONSIDERANDO che il Consiglio, sentito il parere della Commissione e ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, si e' pronunciato a favore dell'ammissione della Repubblica di Croazia, HANNO CONVENUTO le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. La Repubblica di Croazia diventa membro dell'Unione europea e della Comunita' europea dell'energia atomica. 2. La Repubblica di Croazia diventa Parte del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, cosi' come modificati o integrati. 3. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti ai trattati di cui al paragrafo 2 resi necessari da tale ammissione sono contenuti nell'atto allegato al presente trattato. Le disposizioni di tale atto costituiscono parte integrante del presente trattato.
Trattato-art. 2
ARTICOLO 2 Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni dell'Unione, quali figurano nei trattati di cui la Repubblica di Croazia diventa Parte in virtu' dell'articolo 1, paragrafo 2, si applicano ai fini del presente trattato.
Trattato-art. 3
ARTICOLO 3 1. Il presente trattato e' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2013. 2. Con la ratifica del presente trattato si intendono ratificati o approvati dalla Repubblica di Croazia anche le modifiche dei trattati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, aperte alla ratifica o all'approvazione degli Stati membri in virtu' dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea al momento della ratifica del presente trattato da parte della Repubblica di Croazia, e gli atti delle istituzioni adottati in quel momento o anteriormente e che entreranno in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 3. Il presente trattato entra in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. 4. In deroga al paragrafo 3, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 6, secondo e terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 7, secondo comma, all'articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, all'articolo 17, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafi 3 e 4, agli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 e 51 e agli allegati da IV a VI dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali misure entrano in vigore subordinatamente all'entrata in vigore del presente trattato alla data di entrata in vigore dello stesso. 5. In deroga al paragrafo 3, l'articolo 36 dell'atto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, si applica dal momento della firma del presente trattato.
Trattato-art. 4
ARTICOLO 4 Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente trattato.
Atto-art. 1
ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA E AGLI ADATTAMENTI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ARTICOLO 1 Ai fini del presente atto: - per "trattati originari" si intendono: a) il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quali modificati o integrati da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica di Croazia; b) il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (trattato CEEA), quale modificato o integrato da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica di Croazia; - per "Stati membri attuali" si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - per "Unione" si intende l'Unione europea che si fonda sul TUE e sul TFUE e/o, a seconda dei casi, la Comunita' europea dell'energia atomica; - per "istituzioni" si intendono le istituzioni create dal TUE.
Atto-art. 2
ARTICOLO 2 Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto. Qualora i rappresentanti dei governi degli Stati membri abbiano convenuto modifiche dei trattati originari in virtu' dell'articolo 48, paragrafo 4, TUE dopo la ratifica del trattato di adesione da parte della Croazia e tali modifiche non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Croazia ratifica dette modifiche in conformita' delle proprie norme costituzionali.
Atto-art. 3
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