DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2004, recante modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevità «decreto».
2.I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto. Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per il lavoro all'Albo informatico di cui all'articolo 4 del decreto, nonchè in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.