LEGGE 5 aprile 2012, n. 48
Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Statute
Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) Parte di provvedimento in formato grafico
Statuto-art. I
Traduzione1 Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) Le Parti del presente Statuto, desiderando promuovere la diffusione e un uso piu' ampi dell'energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile, ispirate dal fermo convincimento nelle enormi opportunita' offerte dall'energia rinnovabile, a scopo di risoluzione e di graduale mitigazione dei problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilita' dei prezzi dell'energia, convinte dell'importante ruolo che l'energia rinnovabile puo' svolgere nella riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, contribuendo pertanto alla stabilizzazione del sistema climatico e consentendo un passaggio sostenibile, sicuro e gestibile a un'economia a bassa emissione di CO2 , desiderando favorire il potenziale impatto positivo delle tecnologie correlate all'energia rinnovabile in termini di stimolo della crescita economica sostenibile e della creazione di posti di lavoro, motivate dall'elevatissimo potenziale dell'energia rinnovabile nel fornire un accesso decentrato all'energia, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, e un accesso all'energia a regioni e isole isolate e remote, preoccupate dalle gravi, potenziali implicazioni negative per la salute dell'utilizzo dei combustibili fossili e dell'impiego inefficiente della biomassa tradizionale, convinte che l'energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto, notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni, affermando il proprio desiderio di istituire un'organizzazione internazionale per l'energia rinnovabile, che promuova la cooperazione tra i suoi membri, stabilendo inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni esistenti che promuovono l'utilizzo dell'energia rinnovabile. convengono quanto segue: Art. I Istituzione dell'Agenzia A. Le parti del presente Statuto con il presente atto istituiscono l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (di seguito l'Agenzia) in conformita' con i termini e le condizioni seguenti. B. L'Agenzia si basa sul principio dell'uguaglianza di tutti i propri Membri e sara' tenuta, nello svolgimento delle proprie attivita', al rispetto dei diritti sovrani e delle competenze dei Membri medesimi. -------- 1 Dal testo originale inglese.
Statuto-art. II
Art. II Obiettivi L'Agenzia promuovera' l'adozione accresciuta e generalizzata e l'utilizzo sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, considerando: a) le priorita' nazionali e interne e i vantaggi derivanti da un approccio combinato tra energia rinnovabile e misure di efficienza energetica, e inoltre b) il contributo dell'energia rinnovabile alla tutela dell'ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e la perdita di biodiversita'; alla protezione del clima; alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l'altro con la lotta alla poverta' e lo sviluppo sostenibile; all'accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza del loro approvvigionamento; allo sviluppo regionale e alla responsabilita' tra le generazioni.
Statuto-art. III
Art. III Definizione Nel presente Statuto, si intendono per "energia rinnovabile" tutte le forme di energia prodotta in modalita' sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo: 1. la bioenergia; 2. l'energia geotermica; 3. l'energia idraulica; 4. l'energia dei mari, incluse, tra le altre, l'energia maremotrice, l'energia del moto ondoso e l'energia termica degli oceani; 5. l'energia solare; e 6. l'energia eolica.
Statuto-art. IV
Art. IV Attivita' A. In qualita' di centro di eccellenza per la tecnologia correlata all'energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all'energia rinnovabile e di assistere i Paesi perche' beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l'Agenzia svolgera' le attivita' seguenti: 1. In particolare, a vantaggio dei suoi Membri, l'Agenzia dovra': a) analizzare, monitorare e, senza obblighi in relazione alle politiche dei Membri, sistematizzare le pratiche correnti in relazione all'energia rinnovabile, inclusi strumenti politici, incentivi, meccanismi di investimento, migliori pratiche, tecnologie disponibili, sistemi ed equipaggiamento integrati e fattori di successo-fallimento; b) avviare la discussione e assicurare l'interazione con altre organizzazioni e reti governative e non governative in questo e in altri ambiti pertinenti; c) fornire ai propri Membri, su richiesta, consulenza e assistenza strategiche adeguate, considerando le rispettive esigenze, e stimolare il dibattito internazionale sulla politica in materia di energia rinnovabile e sulle sue condizioni di riferimento; d) migliorare le conoscenze e il trasferimento di tecnologia relativi all'energia rinnovabile e promuovere lo sviluppo di capacita' e competenze locali negli Stati membri, incluse le necessarie interconnessioni; e) mettere a disposizione dei propri Membri interventi di rafforzamento delle capacita', incluse la formazione e l'istruzione; f) fornire ai propri Membri, su richiesta, una consulenza sui finanziamenti per l'energia rinnovabile e supportare l'applicazione dei meccanismi correlati; g) stimolare e incoraggiare la ricerca, anche relativa a problemi socio-economici, e promuovere reti di ricerca, ricerche congiunte, sviluppo e implementazione di tecnologie; e h) fornire informazioni sullo sviluppo e l'implementazione di standard tecnici nazionali e internazionali in relazione all'energia rinnovabile, basate su una solida comprensione derivata dalla presenza attiva in forum attinenti. 2. Inoltre, l'Agenzia divulghera' informazioni e provvedera' alla sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi e sul potenziale offerto dall'energia rinnovabile. B. Nell'esecuzione delle proprie attivita', l'Agenzia dovra': 1. agire in conformita' con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite per promuovere la pace e la cooperazione internazionale, e in conformita' con le politiche delle Nazioni Unite a sostegno dello sviluppo sostenibile; 2. assegnare le proprie risorse in modo tale da assicurarne un impiego efficiente allo scopo di raggiungere in modo adeguato tutti i propri obiettivi e di svolgere le proprie attivita', per ottenere il massimo vantaggio possibile per i propri Membri e in tutte le zone del mondo, tenendo presenti le speciali esigenze dei Paesi in via di sviluppo e delle regioni e isole remote e isolate; 3. realizzare una stretta collaborazione e adoperarsi per stabilire relazioni reciprocamente proficue con le istituzioni e le organizzazioni esistenti, allo scopo di evitare superflue duplicazioni dell'attivita' e di impiegare in modo efficiente ed efficace le risorse e le iniziative gia' in corso da parte di governi, altre organizzazioni e agenzie, il cui obiettivo sia la promozione dell'energia rinnovabile. C. L'Agenzia dovra': 1. inviare una relazione annuale sulle proprie attivita' ai Membri; 2. informare i Membri, a consulenza avvenuta, della consulenza strategica fornita; e 3. informare i Membri circa le attivita' svolte dalle organizzazioni internazionali esistenti attive in questo campo e circa le attivita' di consultazione e collaborazione con esse.
Statuto-art. V
Art. V Programma di lavoro e progetti A. L'Agenzia dovra' svolgere le proprie attivita' sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea. B. L'Agenzia puo', in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei Membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell'Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai Membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie.
Statuto-art. VI
Art. VI Membri A. L'ammissione e' aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformita' con gli obiettivi e le attivita' di cui al presente Statuto. Per l'idoneita' all'ammissione all'Agenzia, un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell'Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l'Agenzia si occupa. B. Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di: 1. Membri originali dell'Agenzia, mediante sottoscrizione del presente Statuto e deposito di uno strumento di ratifica; 2. altri Membri dell'Agenzia, mediante deposito di uno strumento di adesione dopo l'approvazione della richiesta di adesione. L'ammissione all'Agenzia sara' considerata come approvata in assenza di espresso rifiuto tre mesi dopo l'invio della richiesta ai Membri. In caso di disaccordo, della richiesta decidera' l'Assemblea in conformita' all'articolo IX paragrafo H numero 1. C. Nel caso di un'organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nella rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spettera' esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche Membri di codesta Agenzia.
Statuto-art. VII
Art. VII Osservatori A. Lo status di osservatore puo' essere concesso dall'Assemblea a: 1. organizzazioni intergovernative e non governative attive nel campo dell'energia rinnovabile; 2. firmatari che non abbiano ratificato lo Statuto; e 3. richiedenti la cui richiesta di ammissione sia stata approvata in conformita' con l'articolo VI paragrafo B numero 2. B. Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell'Assemblea e dei relativi organi sussidiari.
Statuto-art. VIII
Art. VIII Organi A. Vengono con il presente atto costituiti come organi principali dell'Agenzia: 1. l'Assemblea; 2. il Consiglio; e 3. il Segretariato. B. L'Assemblea e il Consiglio, con l'approvazione dell'Assemblea, possono costituire gli organi sussidiari che ritengano necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, in conformita' con il presente Statuto.
Statuto-art. IX
Art. IX L'Assemblea A. 1. L'Assemblea e' l'organo supremo dell'Agenzia. 2. L'Assemblea puo' discutere qualsiasi questione entro l'ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo. 3. In merito alle questioni sopra citate l'Assemblea potra': a) deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi; e b) indirizzare raccomandazioni ai Membri dell'Agenzia, dietro loro richiesta. 4. Inoltre, l'Assemblea avra' autorita' per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell'Agenzia. B. L'Assemblea sara' composta da tutti i Membri dell'Agenzia. L'Assemblea si riunira' in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa. C. L'Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro. D. Le sessioni dell'Assemblea avranno luogo presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione dell'Assemblea medesima. E. All'inizio di ogni sessione ordinaria, l'Assemblea eleggera' un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un'equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all'elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformita' con il presente Statuto. F. In conformita' all'articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell'Agenzia disporra' di un voto nell'Assemblea. L'Assemblea decidera' in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all'unanimita' dei Membri presenti. Si intendera' raggiunta l'unanimita', in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di piu' di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sara' comunque considerata come questione di merito salvo l'Assemblea decida diversamente, all'unanimita' dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di piu' di due Membri. La maggioranza dei Membri dell'Agenzia costituisce il quorum richiesto per l'Assemblea. G. L'Assemblea, all'unanimita' dei Membri presenti: 1. elegge i membri del Consiglio; 2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell'autorita' per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell'Agenzia; 3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell'Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore; 4. approva le modifiche al presente Statuto; 5. decide sull'istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato; e 6. decide in merito all'autorizzazione a votare in conformita' all'articolo XVII paragrafo A. H. L'Assemblea, all'unanimita' dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di piu' di due Membri: 1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione; 2. approva il regolamento interno dell'Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest'ultimo; 3. approva la relazione annuale nonche' le altre relazioni; 4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l'ambito del presente Statuto; e 5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformita' all'articolo V paragrafo B. I. L'Assemblea determinera' la sede dell'Agenzia e nominera' il Direttore generale del Segretariato (di seguito, il «Direttore generale») all'unanimita' dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. J. Nel corso della sua prima sessione l'Assemblea dovra' considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformita' con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell'articolo IX paragrafi F-I.
Statuto-art. X
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