LEGGE 5 aprile 2012, n. 50
Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione
2.Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.
3.Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
Art. 2
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di euro 445.000 per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Severino
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI NELL'AMBITO DELLE FORESTE MONTANE PROTOCOLLO «FORESTE MONTANE» Preambolo. La Repubblica d'Austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Principato di Liechtenstein, Il Principato di Monaco, La Repubblica di Slovenia, La Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che puo' fornire ad un territorio spesso molto piu' ampio di quello delle aree montane la protezione piu' efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi; considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima; consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualita' dell'aria, nonche' per l'equilibrio idrico; tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini; considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza e' particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali; consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una varieta' di specie animali e vegetali; convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilita', tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future; convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Finalita' 1. Il presente Protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando cio' sia necessario, di svilupparle o di aumentare l'estensione e di migliorare la loro stabilita'. Il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo e' costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura. 2. In particolare le Parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinche': siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali; sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito; sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono; siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente.
Protocollo-art. 2
Art. 2. Considerazione delle finalita' nelle altre politiche Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche. Cio' vale soprattutto per i seguenti ambiti: a) Inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Cio' vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici. b) Popolazioni di ungulati. Le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. Nelle zone di confine, le Parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonche' nell'interesse della protezione della natura, le Parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione. c) Pascolo boschivo. La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorita' rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco. d) Utilizzo a scopo ricreativo. L'uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali. e) Utilizzo forestale. Le Parti contraenti promuovono il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile, considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste. f) Rischio di incendi boschivi. Le Parti contraenti fanno fronte al rischio di incendi boschivi mediante misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio. g) Personale qualificato. Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, le Parti contraenti si impegnano a provvedere affinche' il personale addetto sia sufficiente e qualificato.
Protocollo-art. 3
Art. 3. Partecipazione degli enti territoriali 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello piu' idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica forestale nonche' delle misure conseguenti. 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.
Protocollo-art. 4
Art. 4. Cooperazione internazionale Le Parti contraenti convengono: a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonche' di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo; b) di assicurare la realizzazione delle finalita' e delle misure stabilite dal presente Protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorita' competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonche' tra i media.
Protocollo-art. 5
Art. 5. Basi della pianificazione Per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, le Parti contraenti provvedono affinche' siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione. Queste comprendono un'esauriente ricognizione dei siti, nonche' il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive.
Protocollo-art. 6
Art. 6. Funzioni protettive delle foreste montane 1. Per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le Parti contraenti si impegnano ad attribuire priorita' a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. Queste foreste devono essere conservate in loco. 2. Le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio.
Protocollo-art. 7
Art. 7. Funzione economica delle foreste montane 1. Per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le Parti contraenti si impegnano a provvedere a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale. 2. Le Parti contraenti provvedono affinche' la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e l'utilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale.
Protocollo-art. 8
Art. 8. Funzioni di carattere sociale e ecologico delle foreste montane Considerato che le foreste montane devono svolgere importanti funzioni di carattere sociale e ecologico, le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino: la loro efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica; la loro diversita' biologica; la fruizione della natura e le funzione ricreative.
Protocollo-art. 9
Art. 9. Accesso alle foreste Le Parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi naturali, sono necessari interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio.
Protocollo-art. 10
Art. 10. Riserve forestali naturali 1. Le Parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero e estensione sufficienti nonche' a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformita' alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva. L'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani. L'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso. 2. La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine. 3. Le Parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere.
Protocollo-art. 11
Art. 11. Incentivazione e compensazione 1. Le Parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficente l'attivita' forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10. 2. Qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessita' sia motivata sulla base di progetti, la proprieta' forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive. 3. Le Parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l'intera popolazione, ma anche di quelli dei singoli.
Protocollo-art. 12
Art. 12. Misure integrative Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per le foreste montane.
Protocollo-art. 13
Art. 13 Ricerca e osservazione 1. Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo. 2. Esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonche' alle prestazioni dell'ecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonche' progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli Stati. 3. Le Parti contraenti provvedono affinche' i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 4. Esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalita' e misure di cui al presente Protocollo. Tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente.
Protocollo-art. 14
Art. 14. Formazione e informazione 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonche' l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo. 2. Esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all'aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformita' ai contenuti del presente Protocollo.
Protocollo-art. 15
Art. 15 Attuazione Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.
Protocollo-art. 16
Art. 16. Controllo del rispetto degli obblighi 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto e' indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicita' dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, puo' adottare raccomandazioni.
Protocollo-art. 17
Art. 17. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sara' necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.
Protocollo-art. 18
Art. 18. Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.
Protocollo-art. 19
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