DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51

Type Decreto
Publication 2012-02-16
Ultimo aggiornamento 2012-05-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2012

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale in data 21 dicembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2011, riscontrata con nota n. 8622 del 28 dicembre 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Principi generali

1.Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

2.La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformita' della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario, e' il seguente: «2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 (Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1988, n. 129, supplemento ordinario. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: «Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione). - Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura. L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali il decreto istitutivo specifica la loro equiparazione ad Ambasciata o Legazione. L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari di I categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono essere istituiti uffici consolari di II categoria. I decreti di istituzione e soppressione di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalita' degli istituti stessi. Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge». - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, vedi nelle note alle premesse.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.

Art. 3

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento si applica agli uffici all'estero, incluse le unita' tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi.

2.Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3.Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti.

4.Nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonche' delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.

5.Ai fini dell'applicazione all'estero delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e' considerato datore di lavoro il capo dell'ufficio.

6.Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realta' geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4

Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1.Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purche' attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al comma 1 del presente articolo.

3.Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalita' stabilite dall'articolo 6 del presente regolamento.

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