DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 55
Note all'art. 7: Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 12. (Modifiche di autorizzazioni) - 1. La Direzione generale, in applicazione delle procedure previste dagli articoli 44, 45 e 51 del regolamento (CE) n. 1107/2009, modifica l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, anche su richiesta documentata del titolare, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3. 2. La modifica di cui al comma 1 comprende anche variazioni di impiego in attuazione di norme comunitarie. 3. Le modifiche di cui al comma 1 possono essere concesse soltanto ove sia accertato che continuano ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 4. La Direzione generale modifica l'autorizzazione, senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, se le modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati riguardano: a) aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali. Fatti salvi successivi indirizzi tecnici adottati a livello comunitario, sono considerate tali le seguenti modifiche: 1) variazione di piu' o meno il 5 per cento del contenuto percentuale di uno o piu' coformulanti presenti nella formulazione autorizzata, con corrispondente variazione di altro coformulante non classificato ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 a condizione che il nuovo coformulante non sia considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 2) sostituzione di un componente inerte o coformulante con un componente o coformulante alternativo che abbia proprieta' chimico-fisiche del tutto comparabili, a condizione che il nuovo coformulante non sia considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 3) aggiunta di modeste quantita' di un ulteriore coformulante (antischiuma, anti-impaccante, colorante), con corrispondente variazione di altro coformulante, a condizione che il nuovo coformulante non sia considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 4) sostituzione di un componente inerte o coformulante considerato inammissibile ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con un componente o coformulante alternativo ammissibile che abbia proprieta' chimico-fisiche del tutto comparabili; b) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare; c) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione; d) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti. 5. La Direzione generale rilascia l'autorizzazione alla modifica dell'autorizzazione dei prodotti di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. 6. Il termine di cui al comma 5 e' sospeso, in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di deposito della documentazione richiesta dalla Direzione. 7. Nel caso in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi i casi di seguito indicati, il richiedente, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, puo', sotto la propria responsabilita', commercializzare il prodotto fitosanitario con l'etichetta conforme al facsimile presentato. La Direzione generale effettua tutte le verifiche amministrative del caso, e comunica, in ogni momento,al richiedente eventuali rilievi, fino alla data di pubblicazione del facsimile dell'etichetta presentato e provvede ad aggiornare la banca dati, indicando la data dell'apportata modifica: a) il trasferimento dell'attivita' produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; b) le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio; c) i cambiamenti formali delle etichette; d) eliminazione dalle etichette di impieghi gia' autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali; e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura; f) l'indicazione o la variazione del distributore.". 8. Qualsiasi modifica intervenuta ai sensi del presente articolo e' comunicata alla Direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 40, comma 2.". Si riporta il testo degli articoli 44, 45 e 51 del citato regolamento (CE) n. 1107/2009: "Art. 44. (Revoca o modifica di un'autorizzazione) - 1. Gli Stati membri possono riesaminare un'autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall'articolo 29 non sia piu' rispettato. Uno Stato membro riesamina un'autorizzazione qualora concluda che sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto i), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE.2. Lo Stato membro che intenda revocare o modificare un'autorizzazione ne informa il titolare e da' a questi la possibilita' di presentare osservazioni o ulteriori informazioni. 2. Lo Stato membro revoca o modifica l'autorizzazione, a seconda dei casi, se: a) i requisiti di cui all'articolo 29 non sono, o non sono piu', rispettati; b) sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base e' stata concessa l'autorizzazione; c) non e' stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione; d) in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; o e) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal presente regolamento. 3. Lo Stato membro che revochi o modifichi un'autorizzazione conformemente al paragrafo 3 ne informa immediatamente il titolare dell'autorizzazione, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorita'. Gli altri Stati membri appartenenti alla stessa zona revocano o modificano l'autorizzazione di conseguenza, tenendo conto delle condizioni nazionali e delle misure di mitigazione del rischio, salvo nei casi in cui sia stato applicato l'articolo 36, paragrafo 3, secondo, terzo o quarto comma. Se del caso, si applica l'articolo 46." "Art. 45. (Revoca o modifica di un'autorizzazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione) - 1. Un'autorizzazione puo' essere revocata o modificata, su richiesta del titolare della stessa, il quale motiva la sua domanda. 2. Le modifiche possono essere concesse soltanto ove sia accertato che continuano ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 29. 3. Se del caso, si applica l'articolo 46." "Art. 51. (Estensione delle autorizzazioni per usi minori) - 1. Il titolare dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali o scientifici che si occupano di attivita' agricole, le organizzazioni professionali agricole o gli utilizzatori professionali possono chiedere che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario gia' autorizzato nello Stato membro interessato sia estesa per usi minori, non ancora coperti dall'autorizzazione. 2. Gli Stati membri estendono l'autorizzazione se: a) l'uso previsto e', per sua natura, minore; b) sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), e dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera i); c) l'estensione e' d'interesse pubblico; e d) le persone o gli organismi di cui al paragrafo 1 hanno presentato la documentazione e le informazioni a sostegno dell'estensione dell'impiego, in particolare i dati sulla quantita' dei residui e, se del caso, sulla valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti. 3. Gli Stati membri possono adottare misure per facilitare o incoraggiare la presentazione di domande intese ad estendere a usi minori l'autorizzazione di prodotti fitosanitari gia' autorizzati. 4. L'estensione puo' consistere in una modifica dell'autorizzazione esistente, oppure in un'autorizzazione distinta, secondo le procedure amministrative dello Stato membro interessato. 5. Gli Stati membri che estendano un'autorizzazione per un uso minore informano, se necessario, il titolare dell'autorizzazione e lo invitano a cambiare di conseguenza l'etichettatura del prodotto. Qualora il titolare dell'autorizzazione si rifiuti, gli Stati membri assicurano che gli utilizzatori abbiano accesso, per mezzo di una pubblicazione ufficiale o di un sito web ufficiale, ad informazioni complete e specifiche per quanto riguarda le modalita' d'impiego. La pubblicazione ufficiale o, se del caso, l'etichetta contiene un riferimento alla responsabilita' della persona che utilizza il prodotto fitosanitario, per quanto riguarda la mancata efficacia o la fitotossicita' del prodotto per il quale e' stato autorizzato l'uso minore. L'estensione dell'autorizzazione per un impiego minore e' indicata separatamente sull'etichetta. 6. Le estensioni a titolo del presente articolo sono indicate separatamente ed e' necessario fare specifico riferimento alle limitazioni di responsabilita'. 7. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono altresi' chiedere l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per usi minori, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, purche' tale prodotto fitosanitario sia autorizzato nello Stato membro interessato. Gli Stati membri autorizzano tali impieghi, conformemente al disposto dell'articolo 41, purche' detti usi siano considerati minori anche negli Stati membri in cui e' stata presentata la domanda. 8. Gli Stati membri stabiliscono e aggiornano regolarmente un elenco di usi minori. 9. Entro il 14 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 10. Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti le autorizzazioni.". Per il testo dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009, vedasi nelle note all'art. 4. Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008, vedasi nelle note alle premesse. Per il testo dell'articolo 27 del citato regolamento (CE) n. 1107/2009, vedasi nelle note all'art. 4. Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dall'articolo 19 del presente decreto: "Art. 40. (Banca dati) - 1. La Direzione generale raccoglie e classifica tutti gli elementi contenuti nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonche' i dati relativi alle officine di produzione, utilizzando allo scopo la banca dati esistente presso la medesima Direzione generale. 2. Le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversita' combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati sono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le banche dati dei due dicasteri operano in stretta sinergia per un reciproco scambio di informazioni che dovranno essere disponibili nel piu' breve tempo possibile. 3. Le informazioni relative ai corroboranti, sono raccolte in una banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti nel presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. (Riesame e ritiro dell'autorizzazione) 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sia piu' rispettato. Le autorizzazioni possono essere riesaminate anche qualora sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto i), e dell'articolo 7), paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000. Del riesame e' data informazione al titolare che puo' presentare osservazioni o ulteriori informazioni. 2. La Direzione, con provvedimento motivato, puo' sospendere l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, indicando il relativo termine, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente. 3. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' revocata o modificata a seconda dei casi, anche su motivata richiesta del titolare, se: a) i requisiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono, o non sono piu', rispettati; b) sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base e' stata concessa l'autorizzazione; c) non e' stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione; d) in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; e) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. 4. La Direzione, con proprio provvedimento, dispone il ritiro dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. 5. La Direzione da' la piu' ampia pubblicita' ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori.".
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, come modificato dal presente decreto: "Art. 13. (Riesame e ritiro dell'autorizzazione) - 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sia piu' rispettato. Le autorizzazioni possono essere riesaminate anche qualora sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto i), e dell'articolo 7), paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000. Del riesame e' data informazione al titolare che puo' presentare osservazioni o ulteriori informazioni. 2. La Direzione, con provvedimento motivato, puo' sospendere l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, indicando il relativo termine, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente. 3. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' revocata o modificata a seconda dei casi, anche su motivata richiesta del titolare, se: a) i requisiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono, o non sono piu', rispettati; b) sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base e' stata concessa l'autorizzazione; c) non e' stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione; d) in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; e) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. 4. La Direzione, con proprio provvedimento, dispone il ritiro dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. 5. La Direzione da' la piu' ampia pubblicita' ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori.". La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e' pubblicata nelle G.U.U.E. 22 dicembre 2000, n. L 327.
Art. 9
Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, le parole: "decreto legislativo del 16 luglio 1998, n. 285" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1272/2008".
Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 14. (Classificazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari) - 1. Ai fini della classificazione, ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 15. (Autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari) - 1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, come coadiuvanti di prodotti fitosanitari, dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ai fini della loro registrazione, e' presentata alla Direzione generale, che richiede il parere dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dal suo ricevimento. 2. La domanda, redatta in duplice copia, e' presentata secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza, disponibili sul portale del Ministero della salute e deve contenere: a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede legale o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa', nonche' gli estremi dell'autorizzazi
Art. 11
Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.All'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale".
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 16. (Autorizzazione di coadiuvanti uguali) - 1. L'autorizzazione e' rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 per coadiuvanti uguali ad altri gia' autorizzati, purche' nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti: a) il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di riferimento; b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento. 3. La Direzione generale rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza. 4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.".
Art. 12
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
2.All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo il comma 5 e' aggiunto, infine, il seguente: "5-bis. Le modifiche sono disposte conformemente alle modalita' descritte all'articolo 12, comma 7, nei casi in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi: a) il trasferimento dell'attivita' produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; b) le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio; c) i cambiamenti formali dell'etichetta; d) l'indicazione o la variazione del distributore; e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura.".
Note all'art. 12: Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 17. (Modifica dell'autorizzazione) - 1. Ogni variazione della composizione o dei campi di impiego dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari necessita di apposita autorizzazione che e' richiesta dall'impresa interessata con domanda corredata dai documenti illustrativi della variazione. 2. La Direzione generale, qualora non sia necessario acquisire ulteriore documentazione, decide sulla domanda secondo le modalita' procedimentali ed i termini individuati nell'articolo 15. 3. La Direzione generale modifica l'autorizzazione nei tempi e con le modalita' previste nell'articolo 12, commi 4, 5 e 6, qualora si tratti delle modifiche indicate nel comma 2, lettera a), dell'articolo 12. 4. Ogni variazione delle etichette e dei fogli illustrativi, ed ogni altra variazione degli ingredienti e delle indicazioni contenute nella domanda di registrazione, e' comunicata alla Direzione generale e non puo' avere corso se non con provvedimento per la cui emanazione valgono le modalita' e i termini procedimentali di cui al comma 2. 5. La modifica dell'autorizzazione e' disposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda se le modifiche delle etichette e dei fogli illustrativi riguardano: a) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare; b) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione; c) il trasferimento dell'attivita' produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; d) le variazioni di peso o di volume o di tipo delle confezioni che siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' di uso del preparato autorizzato; e) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti; f) i cambiamenti formali dell'etichetta; g) l'indicazione o la variazione del distributore; h) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, disposte con provvedimento del Ministero in attuazione di norme comunitarie. 5-bis. Le modifiche sono disposte conformemente alle modalita' descritte all'articolo 12, comma 7, nei casi in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi: a) il trasferimento dell'attivita' produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; b) le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio; c) i cambiamenti formali dell'etichetta; d) l'indicazione o la variazione del distributore; e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura.".
Art. 13
Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.All'articolo 30, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, la parola: "presidio" e' sostituita dalle seguenti: "prodotto fitosanitario o coadiuvante di prodotti fitosanitari".
Note all'art. 13: Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 30. (Prelevamento campioni) - 1 - 7 (Omissis). 8. Ciascun cartellino deve essere firmato dal prelevatore e dal detentore del prodotto fitosanitario o coadiuvante di prodotti fitosanitari prelevato o, in mancanza, da una persona addetta all'esercizio. Ove quest'ultimo rifiuti di firmare, se ne fara' menzione nel verbale di prelevamento. 9 - 10 (Omissis).".
Art. 14
Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: "Art. 34. (Residui e intervalli di carenza) 1. I limiti massimi dei residui (LMR) delle sostanze attive e dei loro eventuali metaboliti nocivi dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati al consumo alimentare sono fissati, modificati o soppressi a livello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modificazioni. 2. Per la definizione dei limiti massimi dei residui (LMR) dei sinergizzanti e degli antidoti agronomici si fa riferimento al decreto del Ministro della salute in data 27 agosto 2004, e successive modificazioni, recante: "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme comunitarie. 3. Il Ministero, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, modifica o revoca ove necessario le condizioni di impiego delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari per garantire il rispetto degli LMR fissati a livello comunitario. 4. Tra le condizioni di impiego di cui al comma 3 e' compreso il periodo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo. 5. Le variazioni di cui al comma 3, una volta approvate, sono riportate nei rispettivi fac-simili di etichetta pubblicati sul portale del Ministero nella banca dati dei prodotti fitosanitari.".
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 34. (Residui e intervalli di carenza) - 1. I limiti massimi dei residui (LMR) delle sostanze attive e dei loro eventuali metaboliti nocivi dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati al consumo alimentare sono fissati, modificati o soppressi a livello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modificazioni. 2. Per la definizione dei limiti massimi dei residui (LMR) dei sinergizzanti e degli antidoti agronomici si fa riferimento al decreto del Ministro della salute in data 27 agosto 2004, e successive modificazioni, recante "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme comunitarie. 3. Il Ministero, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, modifica o revoca ove necessario le condizioni di impiego delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari per garantire il rispetto degli LMR fissati a livello comunitario. 4. Tra le condizioni di impiego di cui al comma 3 e' compreso il periodo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo. 5. Le variazioni di cui al comma 3, una volta approvate, sono riportate nei rispettivi fac-simili di etichetta pubblicati sul portale del Ministero nella banca dati dei prodotti fitosanitari.". Per il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, vedasi nelle note alle premesse. Il decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ulteriormente modificato dal presente decreto, concerne: "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione".
Art. 15
Modifica all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.All'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale".
Note all'art. 15: Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 36. (Sperimentazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari) - 1. Chiunque intende impiegare a scopo sperimentale coadiuvanti di prodotti fitosanitari non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per le quali il prodotto e' stato registrato deve darne preventiva comunicazione per raccomandata, con avviso di ricevimento, al Dipartimento precisando la localita' e l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata. 2. Gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione sono esonerati dall'invio della comunicazione di cui al comma 1. 3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con coadiuvanti di prodotti fitosanitari non registrati non devono essere destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali. 4. La Direzione generale a richiesta degli interessati puo' consentire che siano destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati con coadiuvanti di prodotti fitosanitari registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi diversi da quelli per i quali furono registrati, sentito il parere dell'istituto convenzionato di cui all'art. 3.".
Art. 16
Modifica all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.All'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, le parole: "di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 1107/2009".
2.All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, comma 2, le parole: "articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 54, comma 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009".
Note all'art. 16: Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 37. (Sperimentazione dei Servizi fitosanitari regionali e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione) -1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 1107/2009, i Servizi fitosanitari regionali e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione possono richiedere al Ministero il riconoscimento al fine di condurre prove ed esperimenti con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, esclusivamente allo scopo di predisporre linee tecniche di difesa integrata e non a fini autorizzativi, in attuazione di provvedimenti legislativi regionali, statali o comunitari recanti norme in materia di assistenza tecnica, valorizzazione delle produzioni agricole ed applicazione di programmi agro-ambientali. 2. In attuazione dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, il Ministero concede il riconoscimento ai Servizi fitosanitari regionali e agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione che ne facciano richiesta, ai sensi del comma 1, con provvedimento da adottare di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni in cui le prove e gli esperimenti devono essere effettuati. I Servizi e gli enti riconosciuti di cui al presente comma, non sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 1107/2009.".
Art. 17
Modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: "Art. 38. (Disposizioni per taluni prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale) 1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, elencati nell'Allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, quando non siano venduti con denominazione di fantasia, o in miscela tra di essi in quanto commercializzati ed impiegati come corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante. 2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, sono immessi sul mercato solo se: a) il loro uso non provoca effetti nocivi ne' immediati ne' ritardati, sulla salute umana o degli animali ne' sull'ambiente; b) sono iscritti in una lista di corroboranti redatta e periodicamente aggiornata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; c) nell'etichetta sono riportate le indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalita' e le precauzioni d'uso, l'identificazione del Responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonche' la destinazione d'uso che, comunque, non dovra' essere riconducibile in nessun caso alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento. 3. La domanda di approvazione di tali prodotti deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da un qualsiasi soggetto interessato e deve essere corredata dai seguenti elementi: a) valutazione dei possibili effetti sulla salute umana, degli animali o sull'ambiente, sulla base degli studi scientifici disponibili; b) nome e indirizzo del responsabile legale dell'immissione in commercio e stabilimento di produzione e confezionamento; c) informazioni sulla composizione, specificando la natura e la quantita' delle sostanze, secondo la nomenclatura scientifica; d) modalita' e precauzioni d'uso; e) etichetta. 4. Un corroborante, sara' approvato, sentito il Ministero della salute, solo dopo pertinenti valutazioni effettuate da una apposita Commissione tecnica che potra' richiedere documentazione integrativa alla domanda presentata ai sensi del comma 3. La Commissione tecnica e' istituita con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne stabilira' la composizione e le modalita' operative. Di tale Commissione fanno parte anche rappresentanti designati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai componenti della Commissione tecnica non e' dovuto alcun compenso, ne' gettone di presenza. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' riesaminare l'approvazione di tali prodotti in qualunque momento avvalendosi del parere della commissione tecnica di cui al comma 4. Qualora i prodotti non dovessero piu' soddisfare i criteri previsti per l'iscrizione, provvede all'eliminazione dei prodotti indicati al decreto di cui al comma 1 o ne modifica i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione.". 6. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 17: Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 38. (Disposizioni per taluni prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale) - 1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, elencati nell'Allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, quando non siano venduti con denominazione di fantasia, o in miscela tra di essi in quanto commercializzati ed impiegati come corroboranti, potenziatori della resistenza delle piante. 2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, sono immessi sul mercato solo se: a) il loro uso non provoca effetti nocivi ne' immediati ne' ritardati, sulla salute umana o degli animali ne' sull'ambiente; b) sono iscritti in una lista di corroboranti redatta e periodicamente aggiornata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; c) nell'etichetta sono riportate le indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalita' e le precauzioni d'uso, l'identificazione del Responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonche' la destinazione d'uso che, comunque, non dovra' essere riconducibile in nessun caso alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento. 3. La domanda di approvazione di tali prodotti deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da un qualsiasi soggetto interessato e deve essere corredata dai seguenti elementi: a) valutazione dei possibili effetti sulla salute umana, degli animali o sull'ambiente, sulla base degli studi scientifici disponibili; b) nome e indirizzo del responsabile legale dell'immissione in commercio e stabilimento di produzione e confezionamento; c) informazioni sulla composizione, specificando la natura e la quantita' delle sostanze, secondo la nomenclatura scientifica; d) modalita' e precauzioni d'uso; e) etichetta. 4. Un corroborante, sara' approvato, sentito il Ministero della salute, solo dopo pertinenti valutazioni effettuate da una apposita Commissione tecnica che potra' richiedere documentazione integrativa alla domanda presentata ai sensi del comma 3. La Commissione tecnica e' istituita con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne stabilira' la composizione e le modalita' operative. Di tale Commissione fanno parte anche rappresentanti designati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai componenti della Commissione tecnica non e' dovuto alcun compenso, ne' gettone di presenza. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' riesaminare l'approvazione di tali prodotti in qualunque momento avvalendosi del parere della commissione tecnica di cui al comma 4. Qualora i prodotti non dovessero piu' soddisfare i criteri previsti per l'iscrizione, provvede all'eliminazione dei prodotti indicati al decreto di cui al comma 1 o ne modifica i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione.". 6. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Si riporta il testo dell'Allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354: "Allegato 1 Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 18
Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: "Art. 39. (Norme transitorie) 1. La Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, cessa di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del presente regolamento, dalla data di efficacia della convenzione di cui all'articolo 3.".
Note all'art. 18: Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 39. (Norme transitorie) - 1. La Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, cessa di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del presente regolamento, dalla data di efficacia della convenzione di cui all'articolo 3.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari): "Art. 20. (Commissione consultiva) 1. 2. 3. 4. 4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attivita' svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5. 5. Le spese di funzionamento della Commissione consultiva sono a carico degli interessati all'attivita' autorizzativa di cui all'articolo 5 e all'attivita' di valutazione delle sostanze attive di cui all'articolo 6, commi 5 e 7, secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli introiti sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di: a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti; b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attivita'; c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici; d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici.".
Art. 19
Modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: "Art. 40. (Banca dati) 1. La Direzione generale raccoglie e classifica tutti gli elementi contenuti nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonche' i dati relativi alle officine di produzione, utilizzando allo scopo la banca dati esistente presso la medesima Direzione generale. 2. Le informazioni relative agli impieghi, le dosi di applicazione e le avversita' combattute dai prodotti fitosanitari autorizzati sono raccolte nella banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le banche dati dei due dicasteri operano in stretta sinergia per un reciproco scambio di informazioni che dovranno essere disponibili nel piu' breve tempo possibile. 3. Le informazioni relative ai corroboranti, sono raccolte in una banca dati esistente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti nel presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Note all'art. 19: Per il testo dell'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, come modificato dal presente decreto, vedasi nelle note all'art. 7.
Art. 20
Modifica all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1.L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: "Art. 42. (Dati di vendita e di utilizzazione) 1. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), o su supporto magnetico all'Autorita' regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorita' regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio Informativo Agricolo Nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo. 2. La scheda informativa di cui al comma 1 deve riportare: a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonche' la specificazione se titolare dell'autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari; b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantita' espresse in chilogrammi o litri. 3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda (classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro il periodo della raccolta e comunque al piu' tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta: a) i dati anagrafici relativi all'azienda; b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari; c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantita' impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonche' l'avversita' che ha reso necessario il trattamento. 4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalita' di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti puo' essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro puo' essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovra' essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potra' annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti puo' essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto e' destinato al consumo proprio. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonche' la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)