DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64
Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I NORME GENERALI
Art. 1
Obiettivi ed ambito di applicazione
1.Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumita' e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonche', per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'articolo 140, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. (Omissis).». Note all'art. 1: - Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.
Art. 2
Giuramento
1.All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalita' e la formula prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati): «Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula). - 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». 2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego. 3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.».
Art. 3
Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1.La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonche' le caratteristiche, le modalita' di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20.
2.Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate l'assegnazione, le caratteristiche e le modalita' di spiegamento degli stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale.
3.Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.
4.E' vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20, reca: Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia.
Art. 4
Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale
1.Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonche', per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' elettroniche.
2.Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonche' le funzioni di tipo informatico associate.
3.Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato): «Art. 6. - Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo espletamento di dette funzioni. Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non puo' rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 31 (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso. 2. Il personale di cui al comma 1 e' munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche e le modalita' di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti .». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 66. (Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi. - (Omissis). 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».
Art. 5
Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento
1.La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 e' rinnovata al passaggio di ruolo ed e' portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita' in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed e' restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
2.La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermita' neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.
Titolo II NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO
Art. 6
Uso della lingua italiana
1.In servizio e nei rapporti con l'utenza e' previsto l'uso della lingua italiana. E' consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi in cui e' riconosciuto a norma di legge.
Art. 7
Doveri generali
1.Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalita', impegno e responsabilita'; rispetta i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2.Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
4.Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale osserva il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 54, commi 1 e 5, del decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. (Omissis). 5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.».
Art. 8
Salute e sicurezza sul lavoro
1.Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2.Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo e' espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresi', vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.
3.Il personale e' tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui il personale opera, e' funzionale alla sicurezza dell'operatore ed assicura l'immediata riconoscibilita' della qualifica rivestita.
4.E' vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.
Art. 9
Onori e saluto
1.In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'interno.
2.Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, e' tenuto a rendere il saluto alle autorita', secondo le modalita' previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto e', inoltre, reso, con le medesime modalita', ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo.
3.Il saluto e' una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.
Art. 10
Incompatibilita' di impiego
1.Al personale del Corpo nazionale si applica la disciplina di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle singole ipotesi di incompatibilita' e per le autorizzazioni in deroga, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dagli articoli 36 e 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente. 12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». Si riportano gli articoli 36 e 82 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 36 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilita' a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche; g) la reperibilita'; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.» «Art. 82 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro; e) il congedo ordinario e straordinario; f) la reperibilita'; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.».
Art. 11
Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie
1.I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonche' dei collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano esclusivamente questioni connesse ad eventi interessanti il territorio di competenza.
2.La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai responsabili delle operazioni di soccorso, dovra' limitarsi alla cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilita' di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento.
3.La divulgazione di notizie concernenti l'attivita' dell'ufficio, i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura e' attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate, secondo le modalita' dagli stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.
Art. 12
Obblighi di formazione professionale
1.In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale e' tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.
2.L'attivita' formativa e' preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacita' tecnico-professionali del personale, nonche' a consolidarne la capacita' nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.
3.Il personale, nell'effettuazione dell'attivita' di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.
4.Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attivita'.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 142 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 142 (Formazione del personale). - 1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione. 2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonche' di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. 3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale. 4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operativita' del personale in relazione alle funzioni da svolgere. 5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati. 6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione e' individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonche' a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalita' elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non e' corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di cinque unita' di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facolta' per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, esso puo' concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.».
Art. 13
Diritto di associazione
1.La partecipazione alle associazioni od organizzazioni e' libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attivita' istituzionali del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.
Titolo III SOVRAORDINAZIONE
Art. 14
Ordine di sovraordinazione
1.L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche e' disciplinato dagli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2.Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale.
3.Il personale dirigente e' sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui e' preposto.
4.Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione e' determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianita' definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parita', dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformita' di trattamento, imparzialita' e trasparenza.
5.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3.
6.Negli interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le proprie competenze, dipende funzionalmente dal personale operativo preposto alla direzione del servizio.
Note all'art. 14: Si riportano il testo degli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 1. (Istituzione dei ruoli). - (Omissis). 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.» «Art. 39 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - (Omissis). 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riconosciuta, altresi', una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.» «Art. 50 (Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici). - (Omissis). 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.» «Art. 59 (Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - (Omissis). 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.» «Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - (Omissis). 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.».
Art. 15
Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera h), il personale appartenente al Corpo nazionale, qualora non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare difficolta', inconvenienti od ostacoli imprevisti all'esecuzione delle disposizioni ricevute, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. In ogni caso il dipendente deve informare immediatamente il superiore, riferendo altresi' dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
Art. 16
Rapporti con i superiori
1.Il personale del Corpo nazionale, ove nei rapporti con i superiori non ritenga di dover seguire l'ordine di sovraordinazione funzionale di cui all'articolo 14 e fermo restando la disciplina di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 7, ha diritto di consegnare scritti in plichi sigillati al responsabile dell'unita' organizzativa da cui dipende, previo rilascio di ricevuta, il quale li inoltra immediatamente all'ufficio cui sono diretti.
Titolo IV NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Capo I Norme generali
Art. 17
Impiego nei servizi
1.Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessita' ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.
Art. 18
Presentazione in servizio
1.Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita.
2.L'ingresso e l'uscita dalla sede di servizio vengono registrati attraverso sistemi di rilevazione.
Art. 19
Riconoscimento in servizio
2.Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3.Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali.
4.Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006: «Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio). - 1. La vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita' di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso. 2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. 3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformita' alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.».
Capo II Disposizioni sui servizi
Art. 20
Disposizioni sullo svolgimento del servizio
1.Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di istituto sono emanate mediante circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio.
2.Le disposizioni indicate al comma 1 sono portate, senza ritardo ed a cura dei dirigenti dei singoli uffici, a conoscenza di tutto il personale dipendente interessato. Le disposizioni di interesse generale debbono, di norma, essere affisse all'albo di ogni sede di servizio, ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.
3.Ove le disposizioni indicate al comma 1 ineriscano alla materia dei bandi di concorsi interni ovvero delle procedure di mobilita' e di qualificazioni del personale, sono, oltre che al personale in servizio, comunicate direttamente al personale assente, a qualsiasi titolo, a cura dell'ufficio di appartenenza. Le comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica.
Art. 21
Circolari
1.Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento.
2.Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente.
3.Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.
Art. 22
Disposizioni di servizio
1.Le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o ai settori specificamente individuati, diretti a regolamentare, organizzare e gestire in dettaglio le varie tipologie di servizio.
2.Le disposizioni di servizio sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale.
3.Le disposizioni di servizio sono esposte nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.
Art. 23
Ordini del giorno
1.Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il personale dipendente provvedimenti e disposizioni di interesse generale.
2.Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
3.Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.
Art. 24
Foglio di servizio
1.Il foglio di servizio e' il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle Sezioni operative di colonna mobile regionale.
2.Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da personale individuato dal comandante provinciale e contiene la data, il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, e puo' contenere istruzioni di carattere individuale o generale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.
3.Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate direttamente al personale interessato a cura del capo turno provinciale.
4.Il foglio di servizio e' esposto nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.
5.I fogli di servizio sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
Capo III Modalita' esecutive dei servizi
Art. 25
Esecuzione dei servizi
1.Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari del servizio al quale e' addetto.
Art. 26
Partecipazione del personale ai servizi istituzionali
1.Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale.
2.L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e' effettuato mediante programmazione, adottando criteri di rotazione ed uniformita', privilegiando la partecipazione volontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.
Art. 27
Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro
1.L'orario di servizio e l'orario o tempo di lavoro, nonche' le diverse tipologie di articolazioni dell'orario sono funzionali all'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo nazionale e stabilite dal procedimento negoziale.
Art. 28
Obblighi di permanenza in servizio
1.In caso di necessita' ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale puo' essere fatto obbligo, al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in servizio fino al cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le disposizioni dell'articolo 79. L'individuazione dei limiti orari e' disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali.
2.Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1, viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio.
3.Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il personale che termina il turno di lavoro viene avvicendato dal personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinche' l'avvicendamento avvenga senza ritardo.
Art. 29
Obblighi del personale al termine del servizio
1.Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero: l'interessamento di altri enti o autorita', deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.
2.Il personale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve riferire su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, al proprio diretto superiore, senza ritardo o, comunque, al termine del turno di servizio.
3.I responsabili di settore, al termine del servizio, devono riferire al proprio omologo del turno subentrante i fatti di rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio annotandoli, ove possibile su specifico registro, al fine di garantire, nella continuita', una corretta gestione dello stesso.
Art. 30
Reperibilita'
1.Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui e' tenuto ad assicurare la reperibilita', ove non dotato di telefono mobile fornito dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente rintracciato.
2.Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Dipartimento.
Art. 31
Controllo sui servizi
1.Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve controllare con assiduita' il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale assegnato al medesimo servizio.
2.Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o il dirigente, proponendo adeguate soluzioni.
3.In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, e' tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
Capo IV Assenze dal servizio
Art. 32
Congedo ordinario
2.I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.
Art. 33
Assenze per malattia
1.Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle disposizioni vigenti.
2.Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa all'ufficio di appartenenza.
3.A tutela della sicurezza degli operatori ed al fine di assicurare la piena operativita' dei servizi di soccorso tecnico urgente, il personale che espleta funzioni tecnico-operative, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, deve produrre, in caso di assenze superiori ai venti giorni, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con le medesime procedure di cui al comma 1, copia del certificato di malattia con l'indicazione della diagnosi. Il predetto certificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, deve essere trasmesso in busta chiusa, al medico responsabile della struttura sanitaria centrale o regionale, di riferimento, il quale effettuate le valutazioni di competenza, attiva la struttura medica provinciale per la tenuta del libretto individuale sanitario di rischio, nonche' per eventuali verifiche mediche.
4.Con decreto del Ministro dell'interno, adottato nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, sono individuate le patologie per le quali non e' indispensabile l'acquisizione della certificazione medica di cui al comma 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35. Con il medesimo decreto si provvede, altresi', a dettare specifiche disposizioni, per il personale in servizio nelle componenti specialistiche e specializzate, in ragione dei peculiari requisiti psicofisici richiesti.
5.Ferma restando la primaria competenza delle strutture sanitarie regionali e quanto disciplinato nell'ambito dei procedimenti negoziali, l'Amministrazione ha facolta' di effettuare, ove le predette strutture sanitarie non abbiano provveduto, visite di controllo tramite i propri sanitari.
Note all'art. 33: Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Titolo V ASSISTENZA
Art. 34
Assistenza sanitaria
Art. 35
Accertamenti sanitari
1.Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonche' il giudizio di idoneita' psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'impiego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.
2.Il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale puo' procedere, in ragione di particolari patologie che possono incidere sull'attivita' di soccorso tecnico urgente, ad accertamenti sanitari tesi a controllare l'idoneita' psico-fisica dei dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a procedure per la concessione di trattamenti di privilegio.
3.Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneita' psico-fisica sono altresi' obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d'istituto.
4.Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il dipendente, dopo il periodo di assenza per malattia o infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'attivita' operativa cui e' preposto. A tale scopo puo' essere disposto dal dirigente datore di lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, l'invio all'ospedale militare per accertamenti medico-legali, finalizzati sia alla valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli stati morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneita' oppure di totale o parziale inidoneita' al servizio di istituto.
5.L'invio all'ospedale militare puo' essere disposto su richiesta del personale.
6.Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il dipendente puo' essere sottoposto a visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
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