DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64
Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I NORME GENERALI
Art. 1
Obiettivi ed ambito di applicazione
1.Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumita' e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonche', per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». Note alle premesse: - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'articolo 140, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. (Omissis).». Note all'art. 1: - Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.
Art. 2
Giuramento
1.All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalita' e la formula prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati): «Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula). - 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene». 2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego. 3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.».
Art. 3
Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1.La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonche' le caratteristiche, le modalita' di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20.
2.Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate l'assegnazione, le caratteristiche e le modalita' di spiegamento degli stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale.
3.Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.
4.E' vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20, reca: Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle relative modalita' di uso e custodia.
Art. 4
Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale
1.Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonche', per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' elettroniche.
2.Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonche' le funzioni di tipo informatico associate.
3.Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato): «Art. 6. - Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo espletamento di dette funzioni. Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non puo' rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 31 (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso. 2. Il personale di cui al comma 1 e' munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonche' di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalita' di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche e le modalita' di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti .». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 66. (Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi. - (Omissis). 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».
Art. 5
Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento
1.La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 e' rinnovata al passaggio di ruolo ed e' portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita' in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed e' restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
2.La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermita' neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.
Titolo II NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO
Art. 6
Uso della lingua italiana
1.In servizio e nei rapporti con l'utenza e' previsto l'uso della lingua italiana. E' consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi in cui e' riconosciuto a norma di legge.
Art. 7
Doveri generali
1.Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalita', impegno e responsabilita'; rispetta i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2.Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
4.Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale osserva il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 54, commi 1 e 5, del decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. (Omissis). 5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.».
Art. 8
Salute e sicurezza sul lavoro
1.Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2.Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo e' espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresi', vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.
3.Il personale e' tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui il personale opera, e' funzionale alla sicurezza dell'operatore ed assicura l'immediata riconoscibilita' della qualifica rivestita.
4.E' vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.
Art. 9
Onori e saluto
1.In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'interno.
2.Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, e' tenuto a rendere il saluto alle autorita', secondo le modalita' previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto e', inoltre, reso, con le medesime modalita', ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo.
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