LEGGE 5 giugno 2012, n. 90
Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 40.000 a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Accordo-art. 1
ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (successivamente denominata "la Fondazione") dall'altra parte CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 del 16 dicembre 2008 (rifusione) che istituisce la Fondazione, CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, CONSIDERANDO che l'articolo 20 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 21 sulle norme per personale stabilisce che al personale della Fondazione si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale Protocollo nonche' ad altri aspetti, CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia e' disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la citta' di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'Allegato 1, INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di' funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SEDE 1. Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la citta' di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole all'Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo. 2. Per 'sede" si intendono: a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Fondazione ed indicati come tali nell'Allegato 1 al presente Accordo; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle Parti Contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessita'; b) gli "edifici, locali e terreni" che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorita' competenti a mezzo lettera raccomandata indirizzata al servizio designato dall'Italia, per quanto possibile con almeno un mese di anticipo, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 PERSONALITA' GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalita' giuridica della Fondazione come prevista all'articolo 3 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacita' di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) di stare in giudizio. 2. Per le finalita' del presente Accordo, la Fondazione e' rappresentata dal Direttore.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 SOSTEGNO GENERALE 1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento della Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, i trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio. b) I suddetti servizi vengono forniti alla Fondazione a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4. L'Italia si adopera affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo. 5. L'Italia si adoperera' per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI 1. La Fondazione e' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potra' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore. 3. La Fondazione gode per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che e' accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo incluse le missione diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, etc.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 RESPONSABILITA' GIURIDICA INTERNAZIONALE La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non puo' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora sia chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, questa ha diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 RESPONSABILITA' PER DANNI O PREGIUDIZI 1. La Fondazione e' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti, tale responsabilita' e' in principio disciplinata dal diritto italiano. 2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi. 3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili,
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 PRIVILEGI ED IMMUNITA' 1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles 1'8 aprile 1965. 2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione; - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione. 3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni gia' ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione Europea o ad organismi gia' presenti in Italia.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 IMMUNITA' DELLA FONDAZIONE 1. La Fondazione, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione - non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili. Le autorita' italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita' ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore della Fondazione ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumera' il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 3. La Fondazione non gode dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari: (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene alla Fondazione o e' utilizzato per suo conto ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento sul personale; (iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione; (iv)in relazione alle controversie tra la Fondazione ed il proprio personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera (a) in materia di contenzioso del pubblico impiego laddove la giurisdizione non appartiene alla Corte di giustizia delle Comunita' europee e segnatamente, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica. 4. Il Direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che i locali della Fondazione non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. 5. L'Italia riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate, in qualsiasi altra localita' d'Italia. 6. Le autorita' italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 1. La Fondazione, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della loro attivita' ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano. 3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne e' esente per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo concernenti le sue attivita' ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di' beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione e' ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovratasse sul consumo di elettricita', metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato. 5. Le esenzioni e concessioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane alla Fondazione. 6, La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali; per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'esenzione e' limitata alle importazioni di beni di rilevante importo, cosi come definiti al comma 3 del presente articolo. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai-provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea: le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 7. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione* le competenti autorita' italiane, che comporteranno piu' specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico. 8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza preventivo accordo delle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffe in vigore a tale data. 9. La Fondazione puo' ricevere o detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 VEICOLI DELLA FONDAZIONE 1. La Fondazione e' esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attivita' ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione e' parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono esser acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali, Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potra' disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.
Accordo-art. 11
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