DECRETO 20 aprile 2012, n. 97
Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2012
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto r) dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 - «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;
Considerato che e' opportuno, da un lato, estendere la gamma dei prodotti trattati nella piattaforma telematica, in particolare, a quelli agroenergetici, rilevata l'importanza di supportare le aziende agricole nel loro sviluppo multifunzionale e contribuire alla costituzione delle filiere agroenergetiche, e dall'altro, ottimizzare i costi di produzione delle imprese consentendo anche l'agevole reperimento di servizi logistici;
Considerato che e' opportuno consentire anche alle organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, nonche' alle cooperative e ai loro consorzi, di essere riconosciuti direttamente soggetti abilitati all'intermediazione, per assicurare parita' di condizioni di accesso al mercato rispetto alle societa' di capitali, agli agenti di affari in mediazione e agli agenti e rappresentanti di commercio;
Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo transitorio di operativita' della Borsa merci telematica italiana, e' necessario introdurre elementi di semplificazione e precisazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione;
Considerato che e' opportuno che i soggetti interessati a promuovere e ad utilizzare la Borsa merci telematica italiana, possano fruire dei servizi che la societa' di gestione realizza a tal fine;
Considerato che, per l'attivazione dei mercati telematici per alcuni prodotti e per i servizi logistici, puo' essere necessaria l'adozione transitoria di procedure semplificate che consentano il piu' ampio coinvolgimento degli operatori;
Considerato che risulta particolarmente opportuno realizzare delle sinergie con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che svolge le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200;
Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3229 del 30 marzo 2010; Adotta il seguente Regolamento:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni al decreto 6 aprile 2006, n. 174
3.All'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».
6.All'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: «merci e delle derrate» sono sostituite dalle seguenti: «merci, delle derrate e dei servizi logistici».
7.Dopo l'articolo 9 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis. Sinergie e collaborazioni tra la societa' di gestione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 1. La Societa' di gestione e ISMEA, con apposito atto convenzionale, definiscono le modalita' di collaborazione: per coordinare le attivita' di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato; per realizzare nuovi prodotti di studio e di analisi dei mercati agroalimentari; per individuare strumenti di facilitazione per l'accesso al credito e per il sostegno finanziario alle imprese.».
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