DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2012, n. 98
Art. 2
Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294. - Per il testo dell'art. 11, paragrafo 3, del Regolamento CE 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, si rinvia alla relativa nota in premessa. - Per il testo dell'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, si rinvia alla relativa nota in premessa. - Si riporta il testo dell'art. 59 del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210: «Art. 59 (Designazione delle autorita'). - 1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa: a) un'autorita' di gestione: un'autorita' pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo; b) un'autorita' di certificazione: un'autorita' pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione; c) un'autorita' di audit: un'autorita' pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorita' di gestione e dall'autorita' di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. La stessa autorita' puo' essere designata per piu' di un programma operativo. 2. Lo Stato membro puo' designare uno o piu' organismi intermedi per svolgere una parte o la totalita' dei compiti dell'autorita' di gestione o di certificazione, sotto la responsabilita' di detta autorita'. 3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorita' di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorita' di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato. 4. Fatto salvo l'art. 58, lettera b), alcune o tutte le autorita' di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo. 5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo ''Cooperazione territoriale europea''. 6. La Commissione adotta le modalita' di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all' art. 103, paragrafo 3.».
Art. 3
Efficienza energetica ed energie rinnovabili
1.Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). - 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' esistenti ed ancora di proprieta' pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale. 2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 7, paragrafo 1-bis, 2 e 2-bis del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento CE 397/2009 e dal regolamento UE 437/2010 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210, e' riportato nelle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306: «1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonche' dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.».
Art. 4
Interventi di tutela attiva dell'occupazione
1.Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). - 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.».
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Barca, Ministro per la coesione territoriale
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012
registro n. 6, foglio n. 311
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, e' riportato nelle note alle premesse.
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