LEGGE 28 giugno 2012, n. 110
Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.
Art. 3
Autorita' centrale
1.In relazione alle norme contenute nel capitolo IV della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della Convenzione, e' autorita' centrale il Ministro della giustizia.
Art. 4
Clausola di invarianza
1.Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Convention
Criminal Law Convention on Corruption Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Traduzione non ufficiale CONVENZIONE PENALE SULLA CORRUZIONE- STRASBURGO, 27.1.1999 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione fra i suoi membri; Riconoscendo l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione; Convinti della necessita' di perseguire a titolo prioritario una politica penale comune volta a proteggere la societa' contro la corruzione, mediante anche l'adozione di un' adeguata legislazione e di adeguate misure preventive; Sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, che mina i principi di corretta amministrazione, di equita' e di giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico, e mette a repentaglio la stabilita' delle istituzioni democratiche e le fondamenta morali della societa'; Convinti che per essere efficace, la lotta contro la corruzione richiede una collaborazione internazionale in materia penale, intensificata, rapida ed adeguata; Rallegrandosi per i recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi comprese le azioni condotte dalle Nazioni Unite, dalla Banca mondiale, dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione mondiale del Commercio, dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'OCSE e dall'Unione europea; Per quanto riguarda il Programma di azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in novembre 1996, a seguito delle raccomandazioni della 19° Conferenza dei ministri europei della giustizia (Valletta , 1994); Rammentando in questo contesto quanto sia importante la partecipazione degli Stati non membri alle attivita' del Consiglio d'Europa contro la corruzione, e rallegrandosi per il loro prezioso contributo alla messa in opera del Programma di azione contro la corruzione; Ricordando inoltre che la Risoluzione n° 1 adottata dai Ministri europei della giustizia nella loro 21° Conferenza (Praga, 1997) invoca una rapida messa in opera del Programma di azione contro la corruzione e raccomanda in modo particolare l'elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione, prevedendo l'incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nei procedimenti giudiziari contro tali reati ed un efficace sistema di vigilanza aperto agli Stati membri ed agli Stati non membri a livello di parita'; Tenendo a mente che i capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa hanno deciso, in occasione del loro Secondo Vertice svoltosi a Strasburgo il 10 ed 11 ottobre 1997, di reperire risposte comuni nei confronti delle sfide poste dall'estensione della corruzione; che hanno adottato un Piano di azione volto a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, anche nelle sue collusioni con la criminalita' organizzata ed il riciclaggio del denaro, che incarica il Comitato dei Ministri di concludere con sollecitudine i lavori per l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in conformita' al Programma di azione contro la corruzione; Considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri nella sua 101° sessione, sottolinea l'esigenza di concludere rapidamente l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma di azione contro la corruzione; Tenuto conto dell'adozione nella 102° sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale allargato sulla formazione del « Gruppo di Stati contro la corruzione -GRECO » finalizzato a potenziare la capacita' dei suoi membri di lottare contro la corruzione, vigilando sull'attuazione dei loro impegni in questo campo, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1- Terminologia Ai fini della presente Convenzione : a. l'espressione « agente pubblico » s'intende riferita alla definizione di « funzionario », « pubblico ufficiale», « sindaco», « ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello Stato in cui la persona in oggetto esercita tale funzione e cosi' come e' applicata nel suo diritto penale; b. il termine « giudice » utilizzato nel capoverso a di cui sopra, comprende i membri del Pubblico Ministero e le persone che esercitano funzioni giudiziarie; c. nel caso di azioni giudiziarie implicanti un agente pubblico di un altro Stato, lo Stato che esercita l'azione puo' applicare la definizione di agente pubblico solo in quanto detta definizione e' compatibile con il suo diritto nazionale; d. per «persona giuridica » s'intende qualsiasi ente avente tale statuto ai sensi del diritto nazionale applicabile, eccettuati gli Stati o altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative di potenza pubblica e le organizzazioni internazionali pubbliche.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 - Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad uno dei suoi agenti pubblici sia per se stesso o per altra persona, affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 - Corruzione passiva di agenti pubblici nazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto per uno dei suoi agenti pubblici di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio per se stesso o per altra persona, o di accettarne l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 - Corruzione di agenti pubblici stranieri. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea pubblica che esercita i poteri legislativi o amministrativi di un altro Stato.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 - Corruzione attiva nel privato Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attivita' commerciale, il fatto di promettere, offrire o dare direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad una persona che dirige un ente privato o vi lavora, per se' stessa o per altra persona affinche' compia o si astenga dal compiere un atto, cio' in trasgressione dei suoi doveri.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 - Corruzione passiva nel privato Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attivita' commerciale, il fatto per ogni persona che dirige un ente privato o vi lavora, di sollecitare o ricevere direttamente o tramite terzi, qualsiasi indebito vantaggio o di accettarne l'offerta o la promessa, per se' stessa o per altra persona al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto, cio' in trasgressione dei suoi doveri.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 - Corruzione di funzionari internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi sono coinvolti funzionari o agenti a contratto ai sensi dello statuto degli agenti, appartenenti ad un'organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la Parte e' membro, nonche' ogni altra persona distaccata o meno presso tale organizzazione, che esercita funzioni equivalenti a quelle di tali funzionari o agenti
Convenzione-art. 10
Articolo 10 - Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui all'articolo 4, quando vi e' coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea parlamentare o di' un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte e' membro.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 - Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto chiunque eserciti funzioni giudiziarie in un tribunale internazionale la cui competenza e' accettata dalla Parte, o qualsiasi funzionario di cancelleria di tale tribunale.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 - Malversazione Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno quando l'atto e' stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 - Riciclaggio del prodotto dei reati di corruzione Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti menzionati nella Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, al reperimento, al sequestro ed alla confisca dei prodotti del reato (STE n° 141), articolo 6, paragrafi 1 e 2, alle condizioni ivi previste, quando il reato principale e' costituito da una delle infrazioni determinate ai sensi degli articoli 2 a 12 della presente Convenzione, a patto che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni riguardo a tali infrazioni o non le consideri come reati gravi in relazione alla legislazione relativa al riciclaggio del denaro.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 - Reati in materia di contabilita' Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati passibili di sanzioni penali o di altri tipi di sanzioni in conformita' al suo diritto interno, qualora siano commessi intenzionalmente, i seguenti atti o omissioni miranti a commettere, dissimulare o occultare i reati di cui agli articoli da 2 a 12, quando la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni : a. compilare o utilizzare una fattura o altro documento contabile contenente dati falsi o incompleti; b. omettere illecitamente di contabilizzare un versamento;
Convenzione-art. 15
Articolo 15 - Atti di compartecipazione Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, ogni atto di complicita' di uno dei reati stabiliti in forza della presente Convenzione.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 - Immunita' Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi trattato, protocollo o statuto nonche' dei loro testi applicativi, per quanto concerne l'abrogazione dell'immunita'
Convenzione-art. 17
Articolo 17 - Competenza 1 Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per stabilire la propria competenza relativamente ad un reato determinato ai sensi degli articoli da 2 a 14 della presente Convenzione quando: a il reato e' commesso interamente o in parte sul suo territorio; b l'autore del reato e' un cittadino di detta Parte, uno dei suoi agenti pubblici o uno dei suoi membri di assemblee pubbliche nazionali; c il reato coinvolge uno dei suoi agenti pubblici o membri di sue assemblee pubbliche nazionali o ogni altra persona di cui agli articoli da 9 a 11 che e' al contempo suo cittadino; 2 Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare in una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in taluni casi o condizioni specifiche, le regole di competenza definite al par. l b e c del presente articolo o una parte qualsiasi di detti paragrafi. 3 Quando una Parte si prevale della possibilita' di riserva prevista al par. 2 del presente articolo, essa adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza relativamente ai reati determinati ai sensi della presente Convenzione, quando il presunto autore del reato e' presente sul suo territorio e non puo' essere estradato verso un'altra Parte solamente in base alla sua nazionalita' , dopo una richiesta di estradizione. 4 La presente Convenzione non esclude l'esercizio, ad opera di una Parte, di una competenza penale stabilita in conformita' al suo diritto interno.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 - Responsabilita' delle persone giuridiche 1 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo rivelatesi necessarie per assicurare che persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di malversazione e di riciclaggio di capitali, determinati ai sensi della presente Convenzione, quando siano commessi per loro conto da un individuo sia in quanto singolo, sia come componente di un organo della persona giuridica in questione, il quale ha poteri direttivi nell'ambito della stessa, come segue: - potere di rappresentanza della persona giuridica; oppure - autorita' a prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure - autorita' ad esercitare controlli nell'ambito della persona giuridica; come pure della partecipazione di tale individuo in qualita' di complice o istigatore alla perpetrazione dei reati sopra menzionati. 2 A prescindere dai casi gia' previsti al capoverso 1, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per garantire che una persona giuridica possa essere considerata responsabile, quando l'omissione di sorveglianza o di controllo da parte dell'individuo di' cui al par. 1, ha reso possibile la perpetrazione dei reati menzionati al par. 1 per conto di detta persona giuridica, ad opera di una persona fisica sottoposta alla sua autorita'. 3 La responsabilita' della persona giuridica in forza dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettono, istigano o si rendono complici dei reati di cui al par. 1.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 - Sanzioni e misure 1 In considerazione della gravita' dei reati determinati in forza della presente Convenzione ciascuna Parte prevede, per quanto riguarda i reati determinati in conformita' agli articoli da 2 a 14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive ivi comprese, quando i reati sono commessi da persone fisiche, sanzioni privative di liberta' che possono dar luogo all'estradizione. 2 Ciascuna Parte si accerta che in caso di responsabilita' determinata in forza dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, le persone fisiche siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a carattere penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie 3 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per consentirle di confiscare o di sequestrare in altro modo gli strumenti ed i prodotti dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione, oppure i beni il cui valore corrisponde a tali prodotti.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 - Autorita' specializzate Ciascuna Parte prende le misure che si rivelano necessarie per la specializzazione di persone od enti nella lotta contro la corruzione. Tali persone disporranno dell'indipendenza necessaria, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento della Parte, per esercitare le loro funzioni efficacemente e senza alcuna pressione illecita. Le Parti si accertano che il personale di tali enti disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate alle funzioni che svolgono.
Convenzione-art. 21
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