LEGGE 23 luglio 2012, n. 116

Type Legge
Publication 2012-07-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 48 del Trattato stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione del Trattato di cui all'articolo 1, e' autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilita', mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato medesimo. In relazione al versamento delle quote della contribuzione, a decorrere dall'anno 2012 sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.I proventi derivanti dalla partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' di cui all'articolo 23 del Trattato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3.Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Trattato-art. 1

ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA' TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"), DETERMINATE a garantire la stabilita' finanziaria della zona euro, RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all'istituzione di un meccanismo europeo di stabilita', CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessita' per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilita'. Il presente meccanismo europeo di stabilita' (MES) assumera' il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di' stabilita' finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro. (2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilita' per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro1 ; a tal fine e' stato aggiunto il seguente paragrafo all'articolo 136: "Gli Stati membri la cui moneta e' l'euro possono istituire un meccanismo di stabilita' da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilita' dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sara' soggetta a una rigorosa condizionalita'.". (3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta e' l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilita' [del MES] legata a un'adeguata condizionalita'". (4) Il rigoroso rispetto del quadro dell'Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilita' e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell'Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilita' della zona euro. (5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta e' l'euro hanno deciso di procedere verso un'unione economica piu' forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiutera' a sviluppare un coordinamento piu' stretto all'interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilita' finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilita' e la solidarieta' di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sara' subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo. (6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona euro, gravi minacce alla stabilita' finanziaria degli Stati membri la cui moneta e' l'euro possono mettere a rischio la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES puo' pertanto fornire un sostegno alla stabilita' sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacita' massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES e' fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilita' del FESF. L'adeguatezza del volume della capacita' massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sara', tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sara' aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato. (7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell'adesione alla zona euro, lo Stato membro dell'Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti. (8) Il MES cooperera' strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilita'. La partecipazione attiva del FMI sara' prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiedera' l'assistenza finanziaria dal MES rivolgera', ove possibile, richiesta analoga al FMI. (9) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non e' l'euro ("Stati membri non facenti parte della zona euro") che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di sostegno alla stabilita' prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualita' di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilita' e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati. (10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato. (11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l'Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquidita' dei mercati, saranno inserite nelle modalita' e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d'azione collettiva ("CACs") identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina l'inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro e' stato definito dal comitato economico e finanziario. (12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilita' sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico. (13) Parimenti al FMI, il MES fornira' un sostegno alla stabilita' ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrra' i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruira' della stessa priorita' di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI. (14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES. (15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall'altro. (16) Conformemente all'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con l'interpretazione e l'applicazione del presente trattato. (17) La sorveglianza post-programma sara' effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Istituzione e membri 1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un'istituzione finanziaria internazionale denominata il "meccanismo europeo di stabilita'" ("MES"). 2. Le parti contraenti sono i membri del MES. -------- 1 GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.

Trattato-art. 2

ARTICOLO 2 Nuovi membri 1. L'adesione al MES e' aperta agli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio dell'Unione europea, adottata ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l'euro. 2. Ai sensi dell'articolo 44, l'ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalita' e condizioni applicate ai membri gia' effettivi. 3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione ricevera' quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all'articolo 11.

Trattato-art. 3

ARTICOLO 3 Obiettivo L'obiettivo del MES e' quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilita', secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che gia' si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo e' conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

Trattato-art. 4

ARTICOLO 4 Struttura e regole di voto 1. Il MES e' dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonche' di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario. 2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni e' necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto. 3. L'adozione di una decisione di comune accordo richiede l'unanimita' dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all'adozione di una decisione di comune accordo. 4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza e' utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilita' economica e finanziaria della zona euro. L'adozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata dell'85% dei voti espressi. Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d'urgenza. Il consiglio dei governatori puo' decidere di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato. 5. L'adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l'80% dei voti espressi. 6. L'adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi. 7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, e' pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all'allegato II. 8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi dell'articolo 16 o 17, detto membro del MES non potra' esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.

Trattato-art. 5

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