DECRETO 20 giugno 2012, n. 144

Type Decreto
Publication 2012-06-20
Ultimo aggiornamento 2012-08-29
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 4: Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2. Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note all'art. 3. Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, e dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale; d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; e) cancellare dal Registro il revisore legale, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale." "Art. 26 (Provvedimenti della Consob) 1. La Consob, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico; c) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni; d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale.". Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2. Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1. Per il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 3.

Art. 5

Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1.La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2.Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'.

3.Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente in corso di validita'.

4.Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche' della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

5.Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.

6.Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.

Note all'art. 5: Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.

Art. 6

Presentazione della domanda di iscrizione delle societa'

1.La domanda di iscrizione delle societa', debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2.Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 e' allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'.

3.Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.

4.I legali rappresentanti delle societa' che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.

5.Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle societa' in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.

Note all'art. 6: Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse.

Capo III Istruttoria della domanda di iscrizione al Registro

Art. 7

Contributo per l'iscrizione

1.I soggetti di cui all'articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo e' determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresi', i termini e le modalita' di versamento di detto contributo.

Art. 8

Esame delle domande e iscrizione

1.Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione.

2.L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalita' consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.

3.Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.

4.Il provvedimento di iscrizione e' assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' comunicato al richiedente.

Art. 9

Decorrenza dell'iscrizione

1.L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della societa' di revisione nella Gazzetta Ufficiale.

Capo IV Cancellazione dal registro dei revisori

Art. 10

Cancellazione

2.La cancellazione dal registro dei revisori e' disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della societa' di revisione.

3.Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la societa' di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione.

4.Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la societa' di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro.

5.Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle societa' di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro della giustizia Severino

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle

finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 363

Note all'art. 10: Il Capo VIII del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 (Sanzioni penali ed amministrative) comprende gli articoli da 24 a 32. Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 42. (Personale) 1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, puo' conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell' articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o societa' di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.". Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 25. (Procedura sanzionatoria) 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato sul sito internet di cui all' articolo 7, comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo e' ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all' articolo 7, comma 5.". Si riporta il testo dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52: "Art. 195. Procedura sanzionatoria. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni. 2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti. 4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato. 6. La corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorita' che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima. 9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.". Per il riferimento al testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2. Per il riferimento al testo dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 5, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "5. Qualora il revisore legale o la societa' di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob da' comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorita' competenti di tali Stati.".

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