DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012, n. 168

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2012-07-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza» ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio, nonche' la gestione delle spese;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 29 novembre 2011, con la quale il dott. Vincenzo Spadafora e' nominato titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2012;

Sulla

proposta dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; Decreta:

Capo I Organizzazione

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Il Garante

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112: "Art. 3 (Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). - 1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze: a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del diritto della persona di minore eta' ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo; b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad altri Paesi; d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore eta' e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta'; e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite pari opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunita' nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura; f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007; g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute; h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita' giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorita' competenti; i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso; l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore eta', di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi; m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche tramite consultazioni periodiche con le autorita' o le amministrazioni indicate; puo' altresi' diffondere buone prassi sperimentate all'estero; o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore eta', stimolando la formazione degli operatori del settore; p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attivita' svolta con riferimento all'anno solare precedente. 2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta'. 3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 4. L'Autorita' garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonche' dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorita' garante puo' altresi' richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma. 5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione. 6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorita' garante. 7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su iniziativa dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe. 8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti: a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali; b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore eta' a livello nazionale e regionale. 9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore eta', e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima. 10. L'Autorita' garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta', ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di controllo o di sanzione. 11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche' dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.".

Art. 3

Sede dell'Ufficio

1.L'ufficio ha sede in Roma.

2.Il Garante, con propria deliberazione, puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unita' temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.

Art. 4

Composizione dell'Ufficio

1.L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, e' composto dal personale in possesso dei requisiti indicati ((dall'art. 5-bis)) della legge, nei limiti da essa fissati.

2.Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge.

3.In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, puo' stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facolta' universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalita' conformi alle competenze attribuite al Garante.

((4. L'Ufficio e' coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attivita' istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorita'. L'incarico ha durata di tre anni ed e' rinnovabile))

((

4-ter.Il personale della Segreteria tecnica e' scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorita' ed e' assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;

4-quater.L'Area attivita' istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunita', alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

))

Art. 5

Organizzazione dell'Ufficio

((

))

((

))

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 14 MARZO 2023, N. 43)).

Art. 6

Trattamento giuridico ed economico del Garante e del personale dell'Ufficio

1.Al Garante e' attribuita un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennita' non puo' superare euro duecentomila lordi annui.

2.Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Art. 7

Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1.Il Garante presiede la Conferenza di cui all'articolo 3, comma 7, della legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2.La Conferenza ((e' convocata)) almeno due volte l'anno su ((iniziativa)) del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la meta' dei componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei componenti stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera a) della legge sono approvate dalla Conferenza all'unanimita' dei componenti presenti all'assemblea. La Conferenza puo' costituire, con il voto della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei per approfondire specifiche tematiche, ai quali possono partecipare soggetti esterni alla Conferenza.

Art. 8

Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni

1.E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante.

2.Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalita' di funzionamento e le relative procedure.

3.Particolare attenzione e' accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attivita', promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti.

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