LEGGE 31 agosto 2012, n. 164
Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione sostenute per l'attuazione degli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 11.600 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 15.920 a decorrere dall'anno 2014, e agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 del medesimo Accordo, pari a euro 333.400 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4, 6 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Accordo-art. 1
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, qui di seguito denominati le Parti Contraenti. DESIDEROSI di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi; ANIMATI dal mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura, dell'istruzione e dello sport; INTENZIONATI ad incoraggiare la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e di sport anche nell'ambito dell'UNESCO e, a livello bilaterale, tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi; CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e croato; CONVINTI altresi' che agevolando le relazioni culturali con le minoranze dall'una e dall'altra parte dei rispettivi confini di Stato, si possano rafforzare i rapporti di buon vicinato; ANIMATI dal reciproco desiderio di valorizzare il patrimonio culturale ed artistico dei due Paesi mediante la realizzazione di apposite iniziative che permettano la piu' diffusa fruizione dei beni artistici, culturali ed ambientali di ambo le Parti contraenti; DESIDEROSI di contribuire con cio' allo sviluppo della minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e della minoranza croata nella Repubblica Italiana; CONVINTI altresi' che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati, anche mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, Regioni ed Amministrazioni locali delle Parti Contraenti, con particolare riguardo, alle forme di cooperazione interregionale gia' in essere nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea, dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, della Quadrilaterale e dell'Universita' virtuale Uniadrion; TENUTO CONTO dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Finalita' Le Parti Contraenti favoriranno programmi ed attivita' comuni atti a sviluppare la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport, nonche' ad incentivare le collaborazioni nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, anche al fine di promuovere la salvaguardia dei diritti umani.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Settori di competenza Le Parti Contraenti favoriranno particolarmente: 1. la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione e dello sport; 2. la collaborazione nei settori dell'archeologia, della conservazione e del restauro; 3. la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico; 4. la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente; 5. gli scambi di artisti, esperti, docenti universitari e studenti; 6. la cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, istituzioni di livello universitario e di alta formazione e scuole delle Parti Contraenti; 7. i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Istruzione Le Parti Contraenti sosterranno la collaborazione nel settore dell'istruzione, dedicando particolare attenzione alla conservazione dell'identita' linguistica degli appartenenti alla minoranza italiana nella Repubblica di Croazia e della minoranza croata nella Repubblica Italiana. Le Parti Contraenti, nel campo dell'istruzione, promuoveranno una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi, da attuare attraverso: 1. lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte contraente nelle proprie istituzioni di livello universitario e di alta formazione, nonche' negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai territori in cui vivono le minoranze italiana nella Repubblica di Croazia e croata nella Repubblica Italiana; 2. la collaborazione in materia di formazione di docenti che insegnano la lingua dell'altra Parte Contraente; 3. gli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento della lingua delle Parti Contraenti; 4. la cooperazione in materia di metodi didattici; 5. la concessione, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto del principio della reciprocita', di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post-universitari; 6. l'incoraggiamento degli scambi e dei contatti diretti tra istituti scolastici, nonche' la collaborazione diretta tra le rispettive istituzioni di livello universitario e di alta formazione. attraverso l'intensificazione di progetti comuni volti a sostenere la mobilita' e la partecipazione ai programmi europei di cooperazione nel campo dell'alta formazione.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Collaborazione culturale e artistica Le Parli Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo: 1. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura; 2. l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche; 3. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane e sociali. 4. la collaborazione nelle analisi dei testi di storia e geografia, anche favorendo apposite riunioni di esperti dei due Paesi.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione in tutte le possibili azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale e demoetnoantropologico, azioni finalizzate in particolare alla prevenzione delle attivita' criminali nel commercio illecito di cui sopra. Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprieta' di Beni Culturali e della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati. Le Parti Contraenti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Patrimonio culturale Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di tutela, restauro, conoscenza e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, ivi incluse l'architettura, l'urbanistica e l'arte contemporanea. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio, in accordo con le rispettive legislazioni, di materiale, informazioni ed esperti in questi settori e nel settore archeologico. Ciascuna Parte Contraente, in accordo con le rispettive legislazioni, consentira' ai ricercatori dell'altra Parte Contraente la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei. Verranno altresi' incoraggiate le missioni archeologiche, frutto della collaborazione bilaterale, di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro. Ciascuna delle Parti Contraenti, in accordo con le rispettive legislazioni, consentira' l'accesso al materiale inerente la storia dell'altro Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i relativi documenti
Accordo-art. 7
Articolo 7 Diritti d'autore Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi assistenza reciproca in materia di tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Istituti di Cultura Le Parti Contraenti, d'intesa e nei limiti delle proprie disponibilita', sosterranno l'attivita' delle istituzioni culturali in particolare degli Istituti di Cultura presenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Croazia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali, quali i Comitati della Dante Alighieri, favorendone il funzionamento, in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Collaborazione nell'ambito dello sport e politiche giovanili Le Parti Contraenti favoriranno e svilupperanno la reciproca collaborazione nell'ambito dello sport e dell'educazione fisica fra le competenti organizzazioni e istituzioni sportive, incoraggeranno altresi' la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali ed Organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Diritti Umani Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Collaborazione con Enti territoriali e Regioni Le Parti Contraenti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni ed Enti territoriali nei settori di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente Accordo.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Commissione Mista Per l'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista per la collaborazione in materia di cultura, di istruzione e dello sport, qui di seguito denominata "Commissione". La Commissione elaborera' Programmi Esecutivi pluriennali, trattera' tutte le tematiche di collaborazione nell'ambito della cultura, dell'istruzione e dello sport tra le Patti Contraenti e regolera' eventuali divergenze sull'interpretazione e applicazione del presente Accordo. La Commissione si riunira' alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Croazia in date da concordare attraverso i canali diplomatici.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa di essere in vigore l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia concluso a Roma il giorno 3 dicembre 1960.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Modifiche II presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti, entreranno in vigore con le procedure di cui al primo paragrafo del precedente articolo 13.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Durata e validita' Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso puo' essere denunciato, a mezzo di notifica scritta, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avra' effetto dopo sei (6) mesi dalla data di ricezione di tale notifica. Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti Contraenti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008, in due originali, in lingua italiana e in lingua croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA CROATA Parte di provvedimento in formato grafico
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