LEGGE 31 agosto 2012, n. 165
Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della medesima Convenzione.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE (MAE-DGCS COORDINAMENTO AMBIENTE) Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione 1997 Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 1997. Non ancora in vigore. Vedi la risoluzione dell'Assemblea generale 51/229, annesso, Documenti ufficiali dell'Assemblea generale, 51^ Sessione, Supplemento n. 49 (A/51/49). Copyright @ Nazioni Unite 2005 Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 1997 Le Parti alla presente Convenzione, Consapevoli dell'importanza dei corsi d'acqua internazionali e delle loro utilizzazioni per scopi diversi dalla navigazione in numerose aree del mondo, Richiamandosi all'Articolo 13, paragrafo 1 (a), della Carta delle Nazioni Unite, che prevede che l'Assemblea generale avvii studi e proponga raccomandazioni allo scopo di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione, Considerando che una codificazione adeguata ed uno sviluppo progressivo del diritto internazionale riguardanti le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione gioverebbero a promuovere e ad attuare i principi contenuti negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite, Tenuto conto dei problemi che interessano molti corsi d'acqua internazionali dovuti, tra l'altro, all'aumento dei fabbisogni ed all'inquinamento, Convinti che una convenzione quadro garantira' l'uso, lo sviluppo, la conservazione, la gestione e la tutela dei corsi d'acqua internazionali e la promozione del loro utilizzo ottimale e sostenibile per le generazioni presenti e future, Affermando l'importanza della cooperazione internazionale e del buon vicinato in questo campo, Consapevoli della situazione e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, Ricordando i principi e le raccomandazioni adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992 nella Dichiarazione di Rio e nell'Agenda 21, Ricordando gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti sulle utilizzazioni delle acque internazionali per fini diversi dalla navigazione, Consapevoli del prezioso contributo delle organizzazioni internazionali, sia governative sia non governative, per la codificazione ed il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo, Esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione di diritto internazionale sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, Tenendo presente la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 49/52 del 9 dicembre 1994, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Campo di applicazione della presente Convenzione 1. La presente Convenzione si applica alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali e delle loro acque per scopi diversi dalla navigazione ed alle misure di tutela, salvaguardia e gestione collegate alle utilizzazioni di tali corsi d'acqua e delle loro acque. 2. Gli usi dei corsi d'acqua internazionali per la navigazione non rientrano nell'ambito della presente Convenzione, se non qualora degli usi diversi abbiano effetti sulla navigazione o siano interessati dalla navigazione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: (a) Per "corso d'acqua" si intende un sistema di acque di superficie e sotterranee che costituiscono in virtu' dei loro collegamenti fisici un complesso unitario che normalmente sbocca in uno stesso punto comune; (b) Per "corso d'acqua internazionale" si intende un corso d'acqua, parti del quale sono situati in Stati diversi; (c) Per "Stato di un corso d'acqua" si intende uno Stato Parte alla presente Convenzione nel cui territorio si trovi parte di un corso d'acqua internazionale, o una Parte che sia un'organizzazione di integrazione economica regionale nel territorio di uno o piu' dei suoi Stati Membri si trovi parte di un corso d'acqua internazionale; (d) Per "Organizzazione di integrazione economica regionale" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati Membri abbiano trasferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata in conformita' alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la Convenzione o aderirvi.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Accordi per i corsi d'acqua 1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli Stati del corso d'acqua, nulla nella presente Convenzione pregiudichera' i diritti e gli obblighi di uno Stato di un corso d'acqua derivanti da accordi precedenti in vigore alla data in cui esso e' divenuto Parte alla presente Convenzione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le Parti agli accordi di cui al paragrafo 1 possono, se del caso, armonizzare tali accordi con i principi fondamentali della presente Convenzione. 3. Gli Stati del corso d'acqua possono concludere uno o piu' accordi, di seguito denominati "accordi per i corsi d'acqua", i quali applicano e adeguano le disposizioni della presente Convenzione alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d'acqua internazionale o parte di esso. 4. Qualora venga concluso un accordo tra due o piu' Stati del corso d'acqua, si dovranno definire le acque alle quali esso si applica. Tale accordo puo' essere concluso per un intero corso d'acqua internazionale o parte di esso o per un particolare progetto, programma o uso purche' l'accordo non pregiudichi in maniera significativa l'utilizzazione delle acque del corso d'acqua da parte di uno o piu' degli altri Stati' del corso d'acqua senza il loro esplicito consenso. 5. Qualora uno Stato del corso d'acqua ritenga che sia necessario adeguare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione in base alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d'acqua internazionale, gli Stati del corso d'acqua si dovranno consultare al fine di negoziare in buona fede la conclusione di un accordo o di accordi per il corso d'acqua. 6. Qualora alcuni Stati del corso d'acqua di un particolare corso d'acqua internazionale, ma non tutti, siano Parti a un accordo, nessuna disposizione di tale accordo pregiudichera' i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione agli Stati del corso d'acqua che non sono Parti a tale accordo.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Parti agli accordi per i corsi d'acqua 1. Ogni Stato del corso d'acqua ha diritto di partecipare al negoziato e diventare Parte a qualsiasi accordo per un corso d'acqua che si applichi all'intero corso d'acqua internazionale nonche' di partecipare a tutte le pertinenti consultazioni. 2. Uno Stato del corso d'acqua la cui utilizzazione del corso d'acqua internazionale puo' essere interessato, in misura significativa, dall'attuazione di un eventuale accordo per un corso d'acqua, il quale si applichi solo ad una parte del corso d'acqua o ad un determinato progetto, programma o uso, ha diritto di partecipare alle consultazioni per tale accordo e, se del caso, alla sua negoziazione in buona fede al fine di diventarne Parte, nella misura in cui l'utilizzazione del suo corso d'acqua ne e' interessato.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli 1. Gli Stati del corso d'acqua sono tenuti ad utilizzare un corso d'acqua internazionale nei loro rispettivi territori in maniera equa e ragionevole. In particolare, un corso d'acqua internazionale sara' utilizzato e gestito dagli Stati del corso d'acqua al fine di ottenerne un utilizzo ottimale e sostenibile e i vantaggi che da esso ne derivano, tenendo in debita considerazione gli interessi degli Stati del corso d'acqua coinvolti, compatibilmente con le esigenze di un'adeguata protezione del corso d'acqua. 2. Gli Stati del corso d'acqua parteciperanno all'uso, alla gestione ed alla tutela di un corso d'acqua internazionale in maniera equa e ragionevole. Tale partecipazione comprende sia il diritto di utilizzare il corso d'acqua sia il dovere di cooperare per la sua protezione e gestione, come previsto dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Fattori pertinenti ad un uso equo e ragionevole 1. L'uso di un corso d'acqua internazionale in maniera equa e ragionevole ai sensi dell'articolo 5 richiede di tenere conto di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, compresi: (a) i fattori geografici, idrografici, idrologici, climatici, ecologici e gli altri fattori di carattere naturale; (b) le esigenze sociali ed economiche degli Stati del corso d'acqua interessati; (c) la popolazione che dipende dal corso d'acqua in ogni Stato del corso d'acqua; (d) gli effetti dell'utilizzazione o delle utilizzazioni dei corsi d'acqua in uno Stato del corso d'acqua sugli altri Stati del corso d'acqua; (e) Le utilizzazioni attuali e potenziali del corso d'acqua; (f) la conservazione, tutela, valorizzazione ed economia nell'uso delle risorse idriche del corso d'acqua ed i costi delle misure prese a tal fine; (g) la disponibilita' di alternative, di valore analogo, ad una particolare utilizzazione programmata o esistente. 2. Ai fini della attuazione dell'articolo 5 o del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati del corso d'acqua interessati, se del caso, avvieranno consultazioni in uno spirito di cooperazione. 3. Il peso da dare a ciascun fattore e' determinato dalla sua importanza rispetto agli altri fattori pertinenti. Per determinare cosa e' una utilizzazione giusta e ragionevole, tutti i fattori pertinenti debbono essere considerati nel loro insieme e deve essere raggiunta una conclusione sulla base dell'insieme di questi fattori.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Obbligo di non provocare danni gravi 1. Gli Stati del corso d'acqua, utilizzando un corso d'acqua internazionale nei loro territori, dovranno prendere tutte le misure atte ad impedire di causare danni gravi agli altri Stati del corso d'acqua. 2. Nel caso in cui venga comunque arrecato un grave danno ad un altro Stato del corso d'acqua, gli Stati la cui utilizzazione arreca tale danno, in assenza di un accordo per una tale utilizzazione, dovranno prendere tutte le misure adeguate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6, consultando lo Stato interessato al fine di eliminare o attenuare tale danno e, se del caso, per discutere la questione del risarcimento.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Obbligo generale di cooperazione 1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno cooperare sulla base della uguaglianza sovrana, dell'integrita' territoriale, del mutuo vantaggio e della buona fede al fine di conseguire un uso ottimale e un'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale. 2. Nel determinare le modalita' di tale cooperazione, gli Stati del corso d'acqua potranno valutare la creazione di meccanismi o commissioni congiunte, se ritenuto necessario, per agevolare la cooperazione relativa alle misure e procedure pertinenti, basandosi sull'esperienza acquisita attraverso la cooperazione nell'ambito dei meccanismi e delle commissioni congiunte esistenti nelle varie regioni.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Scambio regolare di dati ed informazioni 1. Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati del corso d'acqua dovranno scambiarsi su base regolare dati e informazioni immediatamente disponibili sullo stato del corso d'acqua, in particolare quelli di carattere idrologico, meteorologico, idrogeologico ed ecologico e quelli relativi alla qualita' dell'acqua, come pure le relative previsioni. 2. Se ad uno Stato del corso d'acqua viene richiesto da un altro Stato del corso d'acqua di fornire dati o informazioni che non sono immediatamente disponibili, esso dovra' fare il massimo sforzo per ottemperare alla richiesta, ma puo' condizionare il suo adempimento al pagamento da parte dello Stato richiedente dei possibili costi per la raccolta e, se del caso, per la elaborazione di tali dati o informazioni. 3. Gli Stati del corso d'acqua faranno il massimo sforzo per raccogliere e, se del caso, elaborare i dati e le informazioni in modo da facilitarne la utilizzazione da parte degli altri Stati del corso d'acqua ai quali vengono comunicati.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Relazioni tra i diversi tipi di utilizzazioni 1. In mancanza di un accordo o di una consuetudine che dispongano altrimenti, nessuna utilizzazione di un corso d'acqua ha in se' una priorita' intrinseca rispetto alle altre utilizzazioni. 2. In caso di contrasto tra le diverse modalita' di utilizzazione di un corso d'acqua internazionale, la controversia dovra' essere risolta ai sensi degli articoli 5-7, con particolare attenzione al soddisfacimento dei bisogni umani essenziali.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Informazioni relative alle misure programmate Gli Stati del corso d'acqua si scambieranno informazioni e si consulteranno reciprocamente e, se necessario, negozieranno i possibili effetti delle misure programmate sullo stato di un corso d'acqua internazionale.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta l'attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d'acqua, esso dovra' informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva notifica. Tale notifica dovra' essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Termine per la risposta alla notifica Salvo diversamente convenuto: (a) uno Stato del corso d'acqua che da' notifica ai sensi dell'articolo 12, dovra' dare agli Stati a cui e' stata inviata la notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare i possibili effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni; (b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui e' stata inviata la notifica che abbia particolari difficolta' nel valutare le misure programmate, sara' prorogato per un periodo di sei mesi.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica durante il termine per la risposta Durante il periodo di cui all'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica: (a) dovra' cooperare con gli Stati a cui e' stata inviata la notifica fornendo loro, su richiesta, qualsiasi ulteriore dato ed informazione disponibili e necessari per un'accurata valutazione; (b) non dovra' attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate senza il consenso degli Stati a cui e' stata inviata la notifica.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Risposta alla notifica Gli Stati che hanno ricevuto una notifica dovranno comunicare quanto prima possibile le loro conclusioni allo Stato che ha inviato la notifica entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 13. Se uno Stato che ha ricevuto una notifica constata che l'attuazione delle misure programmate e' incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, dovra' allegare una spiegazione documentata che esponga le ragioni della sua conclusione.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Mancanza di risposta alla notifica 1. Se, entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica non riceve alcuna comunicazione in base all'articolo 15, esso puo', fatti salvi gli obblighi previsti agli articoli 5 e 7, procedere all'attuazione delle misure programmate in conformita' alla notifica ed a qualsiasi altro dato ed informazione forniti agli Stati ai quali e' stata inviata la notifica. 2. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato che ha ricevuto la notifica ma che non ha risposto entro i termini previsti ai sensi dell'articolo 13, puo' essere compensata dalle spese sostenute dallo Stato che ha inviato la notifica per le misure prese dopo la scadenza del periodo previsto per la risposta, le quali non sarebbero state prese se lo Stato che ha ricevuto la notifica avesse sollevato obiezioni entro il periodo previsto.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate 1. Se una comunicazione, fatta ai sensi dell'articolo 15, indica che l'attuazione delle misure programmate e' incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, lo Stato che ha inviato la notifica e lo Stato che ha fatto la comunicazione dovranno avviare consultazioni e, se necessario, negoziare per giungere ad un'equa soluzione della situazione. 2. Le consultazioni e i negoziati si svolgeranno secondo il principio in base al quale ogni Stato in buona fede deve tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi dell'altro Stato. 3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che ha inviato la notifica dovra', se lo Stato cha ha ricevuto la notifica glielo richiede nel momento in cui fa la comunicazione, astenersi dall'attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.
Convenzione-art. 18
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