LEGGE 31 agosto 2012, n. 166

Type Legge
Publication 2012-08-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VI del Protocollo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Protocollo-art. I

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DI MAURITIUS E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Mauritius, desiderosi di concludere un Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmato a Port Louis il 9 marzo 1990 (qui di seguito "la Convenzione"), hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Il paragrafo 3 dell'articolo 2 "Imposte Considerate" e' soppresso e sostituito dal. seguente paragrafo - "3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono, in particolare: (a) per quanto concerne Mauritius: l'imposta sul reddito; (qui di seguito indicata come "Imposta mauriziana") (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate come "Imposta italiana").

Protocollo-art. II

ARTICOLO II Il paragrafo 1 dell'articolo 3 "Definizioni generali" e' modificato come segue: (i) con l'eliminazione del sottoparagrafo (b) e la sua sostituzione con il seguente sottoparagrafo: (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; " (ii) con l'eliminazione del sottoparagrafo (i) e la sua sostituzione con il seguente sottoparagrafo: "(i) il termine "autorita' competente" designa - (1) nel caso di Mauritius, il Ministro incaricato delle Finanze od un suo rappresentante autorizzato; (2) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Protocollo-art. III

ARTICOLO III L'articolo 9 "Imprese associate" e' modificato con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo e l'esistente paragrafo e' numerato come paragrafo 1: "2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione."

Protocollo-art. IV

ARTICOLO IV 1. I paragrafi 2 e 3 dell'Articolo 23 "Eliminazione della doppia imposizione" sono modificati come segue: "2. Nel caso dell'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili a Mauritius, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata a Mauritius, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta pagata a Mauritius, per la quale spetta la detrazione, e' solo l'ammontare pro-rata che corrisponde al reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ad una ritenuta a titolo d'imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, anche su richiesta del beneficiario, in conformita' alla legislazione italiana. 3. Nel caso di Mauritius: Allorche' un residente di Mauritius ricavi elementi di reddito che sono imponibili in Italia, Mauritius, nel calcolare l'Imposta mauriziana specificata all'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere, nella base su cui si applica l'Imposta mauriziana, detti elementi del reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso il residente di Mauritius avra' diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta italiana riscossa. Il credito d'imposta non puo' tuttavia eccedere la quota d'Imposta mauriziana attribuibile ai predetti elementi di reddito." 2. Il Paragrafo 4 dell'Articolo 23 e' soppresso.

Protocollo-art. V

Articolo V L'Articolo 26 "Scambio di informazioni" e' soppresso e sostituito dal seguente articolo - ARTICOLO 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI " 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per queste finalita'. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se te informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti peri fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."

Protocollo-art. VI

Articolo VI Ciascuno Stato Contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno da allora effetto in entrambi gli Stati. Il presente Protocollo forma parte integrante della Convenzione e restera' in vigore fino a quando restera' in vigore la Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a PORT LOUIS il 9-12-2010 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Mauritius Parte di provvedimento in formato grafico

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