DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2012, n. 170
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari europei;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente: «Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 settembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Severino, Ministro della giustizia Cancellieri, Ministro dell'interno Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, come modificato dal presente decreto: «Art. 12. - Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.».