LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I Ratifica ed esecuzione
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.
Art. 3
Autorita' nazionale
1.In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorita' nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno.
2.Le attivita' di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformita' al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.
Capo II Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 4
Modifiche al codice penale
Art. 5
Modifiche al codice di procedura penale
1.Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all'articolo 51: 1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»; 2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies»; b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» e' inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»; c) all'articolo 351 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»; d) all'articolo 362 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente: «d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»; f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis e' inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»; g) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»; h) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies» e' inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»; l) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».
Art. 6
Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.
1.Al comma 5 dell'articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».
Art. 7
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.
1.Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».
2.All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge».
3.Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). - 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita' di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e' valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».
Art. 8
Confisca
1.All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».
Art. 9
Disposizioni in materia di gratuito patrocinio
1.All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
Art. 10
Clausola di invarianza
1.Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Severino
Convention
Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n° 201 Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali Lanzarote, 25.X.2007 Preambolo Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione; Considerato che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta fra i propri membri; Considerato che ogni bambino ha diritto, da parte della propria famiglia, della societa' e dello Stato alle misure di protezione richieste dalla sua condizione di minore; Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, cosi' come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi all'estero, mettono gravemente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino; Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare per quanto attiene all'utilizzo crescente delle tecnologie di comunicazione e di informazione da parte dei bambini e degli autori di reati e che, per prevenirli e contrastarli, una cooperazione internazionale si rende indispensabile; Considerato che il benessere ed il superiore interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna; Richiamando il Piano d'Azione approvato in occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l'elaborazione di misure per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini; Richiamando in particolare le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonche' il traffico di bambini e giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dell'infanzia dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalita' informatica (STE n. 185) ed in particolare il suo articolo 9, cosi' come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197); Tenute presenti la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (1950, STE n. 5), la Carta sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160); Tenute altresi' presenti la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, in particolare l'articolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia che utilizza come oggetto i bambini, cosi' come il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonche' la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e l'azione immediata in vista della loro eliminazione; Tenute presenti la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa allo status di vittime nell'ambito delle procedure penali (2001/220JAI) e la Decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani (2002/629JAI); Tenuti in debito conto gli altri strumenti giuridici e programmi internazionali attinenti questa materia, in particolare la Dichiarazione ed il programma d'azione di Stoccolma, approvati in occasione del 1° Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2° Congresso Mondiale contro Io sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo degno dei fanciulli" ed il Programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006); Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del comune obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle vittime; Tenuto conto della necessita' di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti legati alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini e di istituire uno specifico meccanismo di monitoraggio; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Oggetto 1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono: a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini; b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali; c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini. 2. Onde assicurare l'efficace applicazione delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio specifico.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 - Principio di non discriminazione L'applicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare l'applicazione delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sara' assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilita' o qualsiasi altra condizione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. il termine "bambino" indica ogni persona di eta' inferiore ai diciotto anni; b. l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini" include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione; c. il termine "vittima" designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 - Principi Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso sessuale riferiti a bambini e per proteggere questi ultimi.
Convenzione-art. 5
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