DECRETO 12 marzo 2012, n. 180

Type Decreto
Publication 2012-03-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2012

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

Visto il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;

Visto il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;

Sentite nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 12 marzo 2012;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

2.L'accesso alle predette prestazioni e' condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

4.In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

5.Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni erogate dal Fondo.

6.Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata.

7.Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro;

8.Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andra' a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.

9.Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo.".

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