LEGGE 25 settembre 2012, n. 173

Type Legge
Publication 2012-09-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Accordo-art. 1

ALLEGATO Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese (di seguito denominati «le parti»), al fine di promuovere i loro scambi culturali e le loro coproduzioni cinematografiche e televisive, in conformita' alla legislazione nazionale ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi, attraverso negoziazioni amichevoli, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Per «film in coproduzione» si intende un film che e' co-finanziato e congiuntamente prodotto dai produttori dei due Paesi all'interno e all'esterno dei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. «I film in coproduzione» includono lungometraggi, film di animazione, film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale). Ogni film co-finanziato e congiuntamente prodotto ai sensi del presente Accordo sara' considerato come film nazionale da e in ciascuno dei due Paesi e beneficera' di tutti i diritti e vantaggi previsti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore nei due Paesi.

Accordo-art. 2

Articolo 2 I film in coproduzione devono essere approvati dalle competenti Autorita' dei due Governi. L'Autorita' competente per il Governo della Repubblica Italiana e' il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema; l'Autorita' competente per il Governo della Repubblica Popolare Cinese e' il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese le formalita' per l'approvazione sono curate dalla China Film Co-production Corporation.

Accordo-art. 3

Articolo 3 I produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni tra i due paesi devono avere personalita' giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, e avere buone capacita' professionali e un forte supporto finanziario.

Accordo-art. 4

Articolo 4 I produttori e gli studi cinematografici dei due paesi decideranno sulla percentuale dell'apporto finanziario di ciascuna parte e di conseguenza sui progetti di coproduzione attraverso consultazione e accordo. Questa percentuale non puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo del film.

Accordo-art. 5

Articolo 5 I produttori, gli sceneggiatori, i registi, gli attori principali e i tecnici impiegati nella coproduzione devono essere cittadini della Repubblica Italiana (inclusi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) o cittadini della Repubblica Popolare Cinese (inclusi Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione Speciale di Macao), o residenti permanenti in ciascuna delle due parti. La proporzione del cast tecnico e artistico di ciascuna parte dovra' essere negoziata tra i due produttori, nel rispetto della sceneggiatura, prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti Autorita' di entrambe le parti. Anche senza gli apporti tecnici e artistici, le coproduzioni solo finanziarie sono consentite.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Le riprese in esterni in un paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario e se i tecnici di una o di entrambe le parti partecipano alle riprese.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Ogni parte assicurera' all'altra il visto temporaneo di entrata per il personale e l'autorizzazione doganale per le attrezzature e il materiale filmico necessari alla coproduzione.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Il personale di entrambe le parti impiegato nella coproduzione dovra' rispettare la Costituzione, le leggi e i regolamenti, le culture etniche, il credo religioso e gli usi e costumi locali del paese in cui hanno luogo le riprese in esterno.

Accordo-art. 9

Articolo 9 La post-produzione di film in coproduzione dovra' essere effettuata nel paese in cui hanno avuto luogo le riprese in esterno. Nel caso in cui sia necessario effettuarla nel paese dell'altra parte o, per particolari esigenze, in un paese che non partecipa alla coproduzione, e' necessaria l'approvazione delle competenti Autorita' di entrambi i Paesi.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorita' di entrambe le Parti. Il film puo' essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico e' accordato dall'Autorita' competente.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Un film co-finanziato e prodotto congiuntamente sara' identificato nei titoli di testa o di coda come coproduzione tra le due parti. Tale dicitura figurera' in un quadro separato nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento, e in tutti i materiali pubblicitari e promozionali.

Accordo-art. 12

Articolo 12 I coproduttori detengono congiuntamente i diritti d'autore di ogni film cofinanziato e prodotto congiuntamente. La ripartizione dei territori e degli introiti tra i co-produttori sara' negoziata in conformita' ai loro rispettivi apporti finanziari.

Accordo-art. 13

Articolo 13 I coproduttori dovranno accordarsi e collaborare per consentire l'accesso ai festival cinematografici internazionali dei film co-finanziati e prodotti congiuntamente, e cio' deve essere dichiarato alle competenti Autorita' del Governo Cinese per essere registrato 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

Accordo-art. 14

Articolo 14 L'organismo responsabile, designato dalle competenti Autorita' del Governo della Repubblica Popolare Cinese e, per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema, esamineranno l'applicazione del presente Accordo e si adopereranno per risolvere ogni problema che insorga nell'applicazione stessa.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Al fine di incrementare la coproduzione cinematografica tra i due paesi, le competenti Autorita' di entrambe le Parti incoraggiano e sostengono i propri produttori e gli studi cinematografici affinche' i film vengano girati nel territorio dell'altra Parte, e si adoperano per assicurare loro ogni possibile assistenza.

Accordo-art. 16

Articolo 16 L'organizzazione responsabile per la Cina e la Direzione Generale per il Cinema per l'Italia stabiliranno congiuntamente, attraverso un successivo scambio di note, Le Norme di Procedura per le coproduzioni, tenendo conto delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal scopo e sara' valido per un periodo di cinque anni dalla predetta data. Il presente Accordo sara' tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni salvo denuncia di una o entrambe le Parti, notificata per iscritto sei mesi prima della sua scadenza. Le coproduzioni che siano state approvate dalle competenti Autorita' di entrambe le parti e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia del termine dell'Accordo da una delle parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Il presente Accordo viene firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua Inglese. Per il Governo della Repubblica italiana (Giuliano Urbani) Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese (Zhao Shi)

Agreement

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Parte di provvedimento in formato grafico

Nota

NOTA DI INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE Con riferimento all'Accordo di Co-produzione Cinematografica fra il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sottoscritto in data 4 dicembre 2004 (di seguito denominato "l'Accordo"), il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Direzione Generale per il Cinema e il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television (di seguito complessivamente indicate come le "Autorita'"), quali autorita' dei due Governi competenti ad approvare i film in co-produzione, sottoscrivono la presente nota a chiarimento ed interpretazione dell'Articolo 10 dell'Accordo. L'Articolo 10 prevede: "Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorita' di entrambe le Parti. Il film puo' essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico e' accordato dall'Autorita' competente." Le Autorita' con la presente nota, a chiarimento di detta previsione, precisano che la sceneggiatura e il progetto filmico, presentati dai coproduttori, dovranno essere, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2 e dell'Articolo 10 dell'Accordo, preventivamente approvati, in via provvisoria, dall'Autorita' di ciascun paese. Ognuno dei due paesi, ai fini della concessione dell'approvazione provvisoria e di quella definitiva, applichera' le proprie regole interne relative alla valutazione dell'intero dossier (comprensivo della sceneggiatura) prodotto dai coproduttori. Una volta concessa l'approvazione provvisoria, l'approvazione definitiva del film verra' sempre concessa salvo che dall'esame del film realizzato risulti la mancata conformita' sostanziale dell'opera filmica ultimata rispetto alla sceneggiatura ed al progetto di film in coproduzione precedentemente valutati ed approvati in sede preventiva dalle Autorita' di entrambi i Paesi. L'approvazione definitiva comporta automaticamente la concessione del permesso di uscita in pubblico del film all'interno ed all'esterno di ciascun paese. La presente nota entrera' in vigore alla data in cui l'ultima delle due parti avra' apposto la firma e verra' firmata in tre originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e cinese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico

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