DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 191
Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ed in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies);
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 3 a 5;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, ed in particolare il libro primo, titolo II, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 65, recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance;
Visto l'articolo 8, comma 1, lettera Oa), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 318 del 2012, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto che per quanto concerne la composizione e la collocazione dei Consigli Intermedi della Rappresentanza militare (COIR), occorre mantenere fra i parametri di riferimento anche le modifiche organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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