DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193
Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea;
Visto l'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 211/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011 della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 268/2012 della Commissione, del 25 gennaio 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Autorita' competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno
1.Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' autorita' competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, di seguito denominato regolamento.
2.La verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o in formato elettronico e' effettuata mediante il procedimento di campionamento casuale semplice come definito nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il trattato sull'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - Il regolamento (UE) 16 febbraio 2011, n. 211, e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 65. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Il regolamento di esecuzione (UE) 17 novembre 2011, n. 1179, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2011, n. L 301. - Il regolamento delegato (UE) 25 gennaio 2012, n. 268, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 marzo 2012, n. L 89. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». Note all'art. 1: - Per il regolamento (UE) 16 febbraio 2011, n. 211, si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Presentazione delle dichiarazioni di sostegno all'autorita' per la verifica
1.Le dichiarazioni di sostegno dei firmatari soggette alla verifica dell'Italia devono essere presentate all'autorita' individuata dall'articolo 1 unitamente al modulo di cui all'allegato V del regolamento.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2013, N. 152)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2013, N. 152)).
((
4.La presentazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante consegna o spedizione su supporto cartaceo o informatico, ovvero invio in modalita' telematica.
))
5.Alle operazioni di individuazione del campione da sottoporre a verifica, secondo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 2 dell'allegato A, puo' assistere un rappresentante degli organizzatori indicato al momento della ((presentazione)).
6.Il Ministero dell'interno puo' richiedere all'Istituto nazionale di statistica di intervenire con suoi rappresentanti alle operazioni di cui al comma 5.
Art. 3
Verifica delle dichiarazioni di sostegno
2.Nel caso in cui, dall'esame del campione effettuato con le procedure di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, risultino sottoscritte piu' dichiarazioni di sostegno dal medesimo firmatario, e' considerata valida una sola dichiarazione, fatte salve le conseguenze di legge a carico del firmatario.
3.I risultati della verifica di cui al comma 1, lettera b), n. 3), ove rimessa ai comuni e alle questure territorialmente competenti, devono essere comunicati entro 45 giorni dalla richiesta all'Autorita' di cui all'articolo 1. In mancanza di riscontro entro il termine fissato dal primo periodo, la verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di sostegno si intende favorevolmente accertata.
4.A conclusione delle operazioni di verifica effettuate sulla base della procedura di cui al paragrafo 3 dell'allegato A, il Ministero dell'interno rilascia agli organizzatori il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 4
Autorita' competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica
1.L'Agenzia per l'Italia Digitale, e' autorita' competente per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento.
2.L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individua con propria deliberazione, la documentazione da depositare e le modalita' per presentare domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica di cui al comma 1.
3.L'Agenzia per l'Italia Digitale provvede a dare tempestiva e adeguata pubblicita' alla deliberazione di cui al comma 2.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Cancellieri, Ministro dell'interno
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Registro n. 9, foglio n. 238
Allegato A
Allegato A (previsto dall'articolo 1, comma 2) PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEL CAMPIONE La verifica delle dichiarazioni di sostegno e' effettuata su un campione selezionato dall'insieme di tutte le dichiarazioni raccolte. Il campione e' estratto con campionamento sistematico circolare. Relativamente al campione viene specificata la formula per la determinazione della numerosita' complessiva e la procedura per la selezione delle dichiarazioni campione. 1. Determinazione della dimensione campionaria La numerosita' campionaria e' stabilita con la seguente formula: 0,2 x 0,8 n = 1,962 x ----------------------------- (1) 0,2 x 0,8 x 1,962 0,022 + ------------------- N in cui N indica il numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte. Il numero n ottenuto deve essere arrotondato al numero intero piu' vicino. Ad esempio, se si ottiene n = 1.452,7 la numerosita' campionaria e' 1.453. La formula (1) e' stata specificata fissando i seguenti parametri: 1) valore ipotizzato della percentuale di dichiarazioni invalide, p (comprensiva di tutte le cause di invalidita'); 2) errore ammesso per la stima, espresso in termini di semiampiezza, d, dell'intervallo di confidenza associato alla stima di p, ossia di ampiezza massima ammissibile; 3) grado di fiducia. Il grado di fiducia indica la percentuale di intervalli di confidenza che possono essere costruiti sulla base di tutti campioni selezionabili che effettivamente contengono la percentuale di invalidi dell'insieme esaustivo di tutte le dichiarazioni. Una scelta che soddisfa contemporaneamente un requisito di prudenza e di fattibilita' organizzativa e' rappresenta da p = 20%, d = 2% e un livello di fiducia dell'intervallo di confidenza della stima pari a 95%. Queste scelte consentono di sottoporre a controllo un campione di numerosita' pari approssimativamente a 1.500 unita'. 2. Procedura per la selezione del campione Per procedere alla selezione del campione, e' necessario che le dichiarazioni di sostegno siano preventivamente numerate. Inoltre il campione e' suddiviso proporzionalmente tra la parte cartacea ed elettronica. Pertanto, la numerosita' complessiva del campione, determinata mediante la formula (1) indicata al paragrafo 1, e' suddivisa tra le due parti in proporzione alla quota di ciascuna di esse sul totale delle dichiarazioni. Sia N1 il numero di dichiarazioni cartacee e N2 il numero di dichiarazioni in formato elettronico. Le numerosita' campionarie n1 e n2 relative rispettivamente alla parte cartacea e alla parte elettronica sono: N1 N2 n1 = n x ----- e n2 = n x ----- N N Entrambe le numerosita' devono essere arrotondate al numero intero piu' vicino. A) La selezione delle dichiarazioni per la parte cartacea e' effettuata mediante schema sistematico circolare articolato nei seguenti passi: Si calcola il passo di campionamento K1 come rapporto tra il numero totale N1 di dichiarazioni e la dimensione campionaria n1 ,: N1 K1 = ---- n1 Il passo di campionamento K1 si ottiene arrotondando il risultato della frazione all'intero piu' vicino. Si seleziona casualmente un numero intero compreso tra 1 e N1 . Sia R1 tale numero. Vengono incluse nel campione le unita' numerate con (R1 , R1 + K1 , R1 + 2 K1 , R1 + 3 K1 , ..., R1 + (j -1) K1 ,... R1 + (n1 - 1) K1 ). Quando la posizione j-ma identificata da R1 + (j -1) K1 e' superiore a N1 , l'unita' da includere e' definita dalla posizione R1 + (j - 1) K1 - N1 , e cosi' via. Ossia quando viene raggiunta la fine della lista, lo schema riprende dall'inizio della lista stessa. B) La procedura per la selezione del campione per la parte elettronica e' effettuata in modo analogo a quella cartacea. 3. Calcolo della stima del numero di dichiarazioni valide Le dichiarazioni incluse nel campione sono sottoposte a controllo. Indicando con q il numero di dichiarazioni non valide ai sensi dell'Art.3, commi 1, lettera b) e 2, osservato sul campione, la stima della quota di dichiarazioni non valide e' ottenuta come ^ q p = --- · n Di conseguenza, il numero V di dichiarazioni valide e' stimato come ^ ^ V = N - p x N
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