DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive";
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare l'articolo 4 come modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, come convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012; Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
2.Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
4.Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
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