LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Type Legge
Publication 2012-12-24
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
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207.In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende cosi' ridefinita: e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

208.Per il finanziamento di studi, progetti, attivita' e lavori preliminari nonche' lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

209.Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge lo aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione puo' assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.

210.Presso il Ministero dell'interno, e' istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui e' affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 209, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione e' presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che cio' comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al comma 209, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

211.Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprieta' o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il piu' efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorita' portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovra' essere detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa e' inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonche' dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.(58)

212.Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.

213.Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa' Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalita' a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

214.In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

215.Al fine dello svolgimento delle attivita' di competenza della Societa' Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, la medesima societa' si puo' avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Societa' e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

216.La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Societa' e' soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa', della conclusione del piano delle opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

217.E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo sportello telematico del diportista.

218.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' titolare del sistema di cui al comma 217 e del relativo trattamento dei dati.

219.Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita'. iscritte, delle modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, in materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.

220.Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, e' parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalita' di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonche' alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalita' di partecipazione alle attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217, nonche' dei soggetti autorizzati all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture. e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

221.Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 219, continua ad applicarsi la normativa vigente.

222.Dall'attuazione dei commi da 217 a 221 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

224.Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni e' utilizzato dalla medesima regione per le finalita' di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968.

225.Per le finalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma e' ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.

226.Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

227.Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.

228.COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64.

229.Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

230.All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria. 9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilita' annua del Fondo. 9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. 9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia' adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

232.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

234.Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.

235.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. (9) (18) (27)(38) (42)

236.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. Non e' riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalita' stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 231 a 235. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilita' di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

237.Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 231 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235.

238.Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facolta' non da' comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

239.Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto.

240.Per i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e' liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorche' tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilita' in una di dette gestioni.

241.Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e' conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione piu' elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facolta' di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di eta' e anzianita' contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

242.Il diritto alla pensione di inabilita' ed ai superstiti e' conseguito in conformita' con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

243.La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.

244.Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

245.Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

246.Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.

247.Per i casi di esercizio della facolta' di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di piu' periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonche' per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia gia' dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e' consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto gia' versato. Il recesso di cui al periodo precedente non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

248.I soggetti titolari di piu' periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonche' i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.

249.Conseguentemente, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

252.All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione».

253.La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione puo' prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19luglio 1993, n. 236, e' incrementato della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva e' gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

254.In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 200 milioni per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini: il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013; e' disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere riassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

255.Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

256.L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

257.All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».

258.Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, e' riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.

259.Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorita' Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.

260.Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo e' erogato direttamente alla regione.

261.Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalita' della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.

262.I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attivita', gia' in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

263.Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno.

264.La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

265.Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

266.Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva e delle relative attivita' integrative nonche' dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 268, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati cosi' effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

267.Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 266 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi gia' adottati.

268.Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 266, il fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.

270.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.

271.Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

272.Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.

273.Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

274.Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 100 milioni di euro.

275.E' autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183. E' altresi' rifinanziata, per l'anno 2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011. Per l'anno 2013, e' concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini - ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.

276.Per il finanziamento delle attivita' istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

277.La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.

278.E' concesso un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.

279.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 85,5 milioni per l'anno 2013 e 14 milioni per l'anno 2014.

280.L'autorizzazione di spesa di cui al comma 290 e' ulteriormente incrementata delle disponibilita' residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilita' di cui al precedente periodo, nella misura di 8 milioni di euro, e' destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

281.L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata dalla tabella C della presente legge, e' integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.

282.All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 2-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «Fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite da «Fino al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunta in fine la parola «annui».

283.Le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilita' interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

284.E' concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

285.E' istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle universita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalita' previste nei commi 286 e 287.

286.Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 287.

287.I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.

288.Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e' concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

289.Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonche' per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. Il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonche' delle disponibilita' finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla deliberazione CIPE n. 76 del 2001, assegnato alla «Tramvia su gomma» nel Comune dell' Aquila, e destina le predette residue disponibilita' allo stesso Comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilita' urbana.

290.L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31, ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonche' dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.

291.La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.

292.Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

293.L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

294.Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015.

295.Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

296.Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l'anno 2013 e' concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e' ridotta di 2,3 milioni per l'anno 2013.

297.L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e' incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.

298.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene denominato «Castello di Udine».

300.Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato.

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