LEGGE 3 marzo 1912, n. 134
Art. 1
A decorrere dal 1° luglio 1911, i ruoli organici del personale del Corpo Reale delle foreste, sono stabiliti in conformità delle tabelle A e B annesse alla presente legge. Ai ruoli stessi sarà data esecuzione in conformità delle tabelle C e D annesse alla presente legge.
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