LEGGE 10 marzo 1912, n. 162
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il numero 39 della tariffa dei dazi doganali, testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, è modificato come segue: ------------------------------------------------------------------- Numero ¦ Denominazione ¦ Unità ¦ Dazio d'entrata e lettera ¦ delle merci ¦ ¦ (Lire in oro) ----------------------------------- ------------------------------- 39 ¦ Barite idrata ¦ ¦ a) ¦ cristallizzata . . . ¦ quintale ¦ 4,50 b) ¦ fusa o deacquificata ¦ id. ¦ 8,-- ¦ La barite deacquificata ¦ ¦ ¦ si classifica come ¦ ¦ ¦ tale anche quando non ¦ ¦ ¦ sia stata privata di ¦ ¦ ¦ tutta l'acqua di ¦ ¦ ¦ cristalizzazione ¦ ¦ Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1912. VITTORIO EMANUELE. Facta - Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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