Art. 1
È convertito in legge il R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1366, che proroga fino a che non siano tradotti in legge, e non oltre il 29 febbraio 1912, l'autorizzazione data dalla legge 30 giugno 1911, n. 609, di esercitare provvisoriamente fino al 31 dicembre 1911, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge presentati alla Camera il 10 giugno 1911.