LEGGE 21 marzo 1912, n. 201
Art. 1
È approvata l'eccedenza d'impegni por L. 9277,05 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 19 «Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal ministero, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti, collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio» dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911.
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