LEGGE 3 marzo 1912, n. 214
Art. 1
Piena ed intiera esecuzione è data all'accordo per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia, firmato a Parigi il 15 giugno 1910, le cui ratifiche furono scambiate a Parigi addì 10 febbraio 1912.
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