Art. 1
Sono convertiti in legge, salvo la modificazione di cui al comma b del seguente art. 3, i RR. decreti 25 settembre 1911, n. 1233; 5 novembre 1911, nn. 1232 e 1234; 30 novembre 1911, n. 1336; 10 dicembre 1911, n. 1337; 31 dicembre 1911, nn. 1417 e 1418; 18 gennaio 1912, n. 61 e 15 febbraio 1912, nn. 101 e 102, coi quali fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari di L. 140.000.000 a favore del ministero della guerra e di L. 30.000.000 a favore del ministero della marina per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica. La somma di L. 140.000.000 sarà inscritta nel bilancio del ministero della guerra: a) per L. 98.000.000 per spese a tutto il mese di febbraio 1912 dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica, ivi comprese le somme occorrenti per le competenze e per il mantenimento della maggior forza sotto le armi in più delle somme stanziate nei relativi capitoli della parte ordinaria del bilancio; b) per L. 42.000.000 per il reintegro in Italia della dotazione di materiali trasportati in Tripolitania e in Cirenaica. La somma di L. 30.000.000 sarà inscritta nel bilancio del ministero della marina per spese analoghe a quelle indicate nei precedenti comma a e b e per l'impianto di una stazione radiotelegrafica in Assab.