LEGGE 25 marzo 1912, n. 233
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i seguenti allegati Regi decreti: 1° settembre, 2 ottobre, 5 novembre e 17 dicembre 1911, nn. 990, 1083, 1218 e 1357, che aumentano complessivamente di L. 4.000.000 la dotazione del capitolo n. 132: «Fondo di riserva per le spese impreviste», inscritto nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio 1911-912. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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