LEGGE 31 marzo 1912, n. 238
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 10, col quale è prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nella Corte d'assise straordinaria in Palmi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1912. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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