LEGGE 31 marzo 1912, n. 239
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, col quale sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1912 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717, 23 dicembre 1909, n. 779 e 29 dicembre 1910, n. 905. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1912. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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