LEGGE 31 marzo 1912, n. 240

Type Legge
Publication 1912-03-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, col quale sono prorogati di un anno i termini contenuti: a) nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati e funzionari di cancellerie nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; b) nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente le disposizioni per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggici Calabria, eccettuate quelle indicate negli articoli 10 e 11, relative alle espropriazioni dei beni immobili ed pignoramento dei mobili; c) nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, concernente l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio, nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1912. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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