Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge. Agli effetti delle autorizzazioni di leggi speciali per opere pubbliche, le variazioni che vi si riferiscono saranno compensate nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni od aumenti, a seconda che siano comprese fra le maggiori assegnazioni o fra le diminuzioni di stanziamento.