LEGGE 4 aprile 1912, n. 259
Art. 1
Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 831.028,22 e le diminuzioni di stanziamenti per la somma di L. 910.728,22 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912, indicati nella tabella annessa alla presente legge.
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