LEGGE 4 aprile 1912, n. 263
Art. 1
Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1.546.580 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'esercizio 1911-912 indicati nella tabella A annessa alla presente legge.
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