LEGGE 4 aprile 1912, n. 264
Art. 1
Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1911-912 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 600, è per il ministero della guerra elevato a lire trecentoquarantamila e per quello della marina a lire ottantaseimila.
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