LEGGE 21 marzo 1912, n. 294

Type Legge
Publication 1912-03-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

È convertito in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, che proroga, sino a che non sieno tradotti in legge, e non oltre il 29 febbraio 1912, l'autorizzazione data colla legge 9 luglio 1911, n. 707, di esercitare provvisoriamente fino al 31 dicembre 1911, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.