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LEGGE 31 marzo 1912, n. 295

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.