LEGGE 4 aprile 1912, n. 297

Type Legge
Publication 1912-04-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il limite degli stanziamenti da effettuare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici, di cui alla legge 21 giugno 1906, n. 238 (art. 1), è elevato come appresso: a) per la categoria I del bilancio - Spese effettive - L. 91 milioni per l'esercizio 1912-913, 94 milioni pel 1913-914, 97 milioni pel 1914-915, 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1915-916 al 1920-921; b) per la categoria II - Costruzioni di strade ferrate - lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1912-913 al 1920-921. Cessano coll'esercizio finanziario 1911-912 i prelevamenti dalle assegnazioni di spese per opere straordinarie disposti dagli articoli 6 della legge 7 luglio 1902, n. 333, 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, e 58 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

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