LEGGE 4 aprile 1912, n. 308
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La disposizione dell'art. 7, comma 1°, della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie 3ª), con la quale sono determinati i modi d'impiego dell'annuo canone e dei frutti dei capitali provenienti dall'affrancazione delle servitù di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, estesa con l'altra legge 2 maggio 1885, n. 3093 (serie 3ª), alle provincie di Treviso e Venezia per l'abolizione dello stesso diritto, ed ai comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo, in provincia di Torino, per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio, è prorogata sino al 31 dicembre 1920. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1912. VITTORIO EMANUELE. NITTI. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
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